Art. 82. Premio di incentivazione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato: Qualifica 1 .............................................. L. 135.000 Qualifica 2 .............................................. L. 155.000 Qualifica 3 .............................................. L. 190.000 Qualifica 4 .............................................. L. 210.000 Qualifica 5 .............................................. L. 235.000 Qualifica 6 .............................................. L. 265.000 Qualifica 7 .............................................. L. 305.000 Qualifica 8 .............................................. L. 370.000 Qualifica 9 .............................................. L. 415.000
Nota all'art. 82: - Il testo dell'art. 113 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 113 (Premio di incentivazione) - 1. Il premio di incentivazione alla produttivita' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 221, e' rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilita', qui appresso indicata: livello 1 lire 115.000; livello 2 lire 132.000; livello 3 lire 160.000; livello 4 lire 177.000; livello 5 lire 195.000; livello 6 lire 220.000; livello 7 lire 255.000; livello 8 lire 306.000; livello 9 lire 345.000. 2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, e' attribuito secondo criteri e modalita' definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttivita', dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente. 3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttivita' previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, e' corrisposto dal 1 febbraio 1987. 4. Il premio di incentivazione di cui sopra non e' cumulabile con compensi od indennita' corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonche' con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avra' diritto alla corresponsione della differenza.