Art. 82. 
                      Premio di incentivazione 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di  incentivazione  di
cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della  Repubblica  18
maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato: 
Qualifica 1 .............................................. L. 135.000
Qualifica 2 .............................................. L. 155.000
Qualifica 3 .............................................. L. 190.000
Qualifica 4 .............................................. L. 210.000
Qualifica 5 .............................................. L. 235.000
Qualifica 6 .............................................. L. 265.000
Qualifica 7 .............................................. L. 305.000
Qualifica 8 .............................................. L. 370.000
Qualifica 9 .............................................. L. 415.000 
 
            Nota all'art. 82:
            -  Il  testo  dell'art. 113 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 113 (Premio di incentivazione) - 1.  Il  premio  di
          incentivazione  alla  produttivita'  di  cui all'art. 7 del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n.
          221, e' rideterminato, per ciascun  livello,  nella  misura
          massima mensile, per 12 mensilita', qui appresso indicata:
             livello 1 lire 115.000;
             livello 2 lire 132.000;
             livello 3 lire 160.000;
             livello 4 lire 177.000;
             livello 5 lire 195.000;
             livello 6 lire 220.000;
             livello 7 lire 255.000;
             livello 8 lire 306.000;
             livello 9 lire 345.000.
            2.  Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda
          ed  a  quello  formalmente  comandato   o   assegnato,   e'
          attribuito  secondo criteri e modalita' definite in sede di
          contrattazione decentrata aziendale  che  tengano  comunque
          conto della produttivita', dell'efficienza e delle presenze
          effettive in servizio del dipendente.
            3.  L'aumento,  rispetto al premio di incentivazione alla
          produttivita'  previsto  dall'art.  7   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 211/1986, e' corrisposto dal
          1  febbraio 1987.
            4.  Il  premio  di  incentivazione  di  cui  sopra non e'
          cumulabile  con  compensi  od  indennita'   corrisposti   a
          medesimo   titolo   nelle  amministrazioni  di  provenienza
          nonche'  con   il   compenso   corrisposto   al   personale
          proveniente  dal  Corpo  forestale,  ai  sensi dell'art. 43
          della legge 1  aprile 1981, n. 121.  Qualora  l'importo  di
          cui   al  predetto  art.  43  risulti  inferiore  a  quello
          spettante  in  applicazione  del  comma  1,   il   relativo
          personale   avra'   diritto   alla   corresponsione   della
          differenza.