Art. 85. 
                       Servizi meccanografici 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo
116 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio  1987,  n.
269, viene rideterminata inlire 1.500. 
 
            Nota all'art. 85:
            -  Il  testo  dell'art. 116 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 116 (Servizi meccanografici). - 1.  Con  decorrenza
          dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai
          centri  meccanografici  ed  elettronici  ed  effettivamente
          applicato ai relativi apparati, ivi  compresi  i  direttori
          dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del
          contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto
          con   il   Ministro  del  tesoro,  compete  una  indennita'
          giornaliera di  L.  1.200  per  le  giornate  di  effettiva
          presenza.