Art. 85. Servizi meccanografici 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata inlire 1.500.
Nota all'art. 85: - Il testo dell'art. 116 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 116 (Servizi meccanografici). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.