Art. 86. 
                           Maneggio valori 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo
117 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio  1987,  n.
269, e' rideterminata in Lire 29.000. 
 
            Nota all'art. 86:
            -  Il  testo  dell'art. 117 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 117 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 al
          personale,  che  in  forza  di  legge  o  di  provvedimento
          formale,  e' addetto in via continuativa a servizi di cassa
          che comportino maneggio di  denaro  o  valori  nelle  forme
          ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L.
          24.000.