Art. 86. Maneggio valori 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in Lire 29.000.
Nota all'art. 86: - Il testo dell'art. 117 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 117 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.