Art. 87. 
                         Indennita' rischio 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, agli addetti al controllo  sulla
lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonche'
agli addetti alla conduzione automezzi, purche' formalmente assegnati
in via continuativa, compete l'indennita' prevista  dall'art.  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,  negli
importi appresso determinati: 
gruppo 1 ................................................... L. 1.800
gruppo 2 ................................................... L. 1.620
gruppo 3 ................................................... L. 1.260
gruppo 4 ................................................... L. 720 
 
            Nota all'art. 87:
            -  Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146,
          e' il seguente:
             Art. 1 (Indennita' di rischio). - Agli impiegati civili,
          di ruolo e non di ruolo, ed agli operai  dello  Stato,  che
          fruiscono  dell'assegno  perequativo  di  cui alla legge 15
          novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4  della
          legge  predetta,  una indennita' giornaliera di rischio per
          le prestazioni di  lavoro,  di  cui  all'unita  tabella  A,
          comportanti   continua   e  diretta  esposizione  a  rischi
          pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale.
            Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed  in
          relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:
              Gruppo di appartenenza I, importo lire 700;
              Gruppo di appartenenza II, importo lire 690;
              Gruppo di appartenenza III, importo lire 500;
              Gruppo di appartenenza IV, importo lire 400;
              Gruppo di appartenenza V, importo lire 300.
            Resta  fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate
          di garantire la sicurezza e l'igiene  delle  condizioni  di
          lavoro   in   applicazione   delle   norme   relative  alla
          prevenzione degli infortuni e delle malattie  professionali
          nonche'  delle altre norme vigenti intese alla tutela della
          integrita' fisiopsichica e dello stato di salute  dell'uomo
          negli ambienti di lavoro.