Art. 87. Indennita' rischio 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonche' agli addetti alla conduzione automezzi, purche' formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennita' prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, negli importi appresso determinati: gruppo 1 ................................................... L. 1.800 gruppo 2 ................................................... L. 1.620 gruppo 3 ................................................... L. 1.260 gruppo 4 ................................................... L. 720
Nota all'art. 87: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, e' il seguente: Art. 1 (Indennita' di rischio). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale. Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A: Gruppo di appartenenza I, importo lire 700; Gruppo di appartenenza II, importo lire 690; Gruppo di appartenenza III, importo lire 500; Gruppo di appartenenza IV, importo lire 400; Gruppo di appartenenza V, importo lire 300. Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.