Art. 88. 
                       Norme finali di rinvio 
 
  1.  Restano  confermate,  ove  non  modificate  o  sostitutite  dal
presente  regolamento,  le  disposizioni  di  cui  ai   decreti   del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269,  e  17  settembre
1987, n. 494.