Art. 89. 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento  e'
valutato: 
  a) per il periodo 1988-1990, in complessive lire 707 miliardi,  ivi
compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 e  al
netto di lire 635 miliardi quale acconto sui miglioramenti  economici
autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, e di  lire  180
miliardi per minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988,  n.
554; 
   b) a decorrere dall'anno 1991, in lire  1.295  miliardi  annui  al
netto di lire 180 miliardi per minori  spese  derivanti  dalla  detta
legge 29 dicembre 1988, n. 554. 
  2. Il predetto onere netto e' cosi' ripartito, rispettivamente, per
il periodo 1988-1990 e per l'anno 1991 e successivi: 
   a) Azienda nazionale  autonoma  delle  strade  (ANAS),  lire  26,5
miliardi e lire 48 miliardi; 
   b) Azienda autonoma dei monopoli,  lire  32  miliardi  e  lire  60
miliardi; 
   c) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 560
miliardi e lire 1.025 miliardi; 
   d) Azienda di Stato per i servizi telefonici, lire 35  miliardi  e
lire 64 miliardi; 
   e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lire 52 miliardi  e  lire
95 miliardi; 
   f) Azienda di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(AIMA), lire 0,5 miliardi e lire 1 miliardo; 
   g) Cassa depositi e prestiti, lire 1 miliardo e lire 2 miliardi. 
  3. All'onere di lire 707 miliardi per l'anno 1990 e di  lire  1.295
miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede, quanto a lire
350 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 700 miliardi a  decorrere  dal
1991,  con  le  maggiori  entrate  derivanti  dall'adeguamento  delle
tariffe postali e quanto a lire 357 miliardi per  l'anno  1990  ed  a
lire 595 miliardi  a  decorrere  dal  1991,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto  sul  capitolo  n.  6868  dello
stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990  a
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.