Art. 89. Copertura finanziaria 1. L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento e' valutato: a) per il periodo 1988-1990, in complessive lire 707 miliardi, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 e al netto di lire 635 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, e di lire 180 miliardi per minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554; b) a decorrere dall'anno 1991, in lire 1.295 miliardi annui al netto di lire 180 miliardi per minori spese derivanti dalla detta legge 29 dicembre 1988, n. 554. 2. Il predetto onere netto e' cosi' ripartito, rispettivamente, per il periodo 1988-1990 e per l'anno 1991 e successivi: a) Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 26,5 miliardi e lire 48 miliardi; b) Azienda autonoma dei monopoli, lire 32 miliardi e lire 60 miliardi; c) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 560 miliardi e lire 1.025 miliardi; d) Azienda di Stato per i servizi telefonici, lire 35 miliardi e lire 64 miliardi; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lire 52 miliardi e lire 95 miliardi; f) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), lire 0,5 miliardi e lire 1 miliardo; g) Cassa depositi e prestiti, lire 1 miliardo e lire 2 miliardi. 3. All'onere di lire 707 miliardi per l'anno 1990 e di lire 1.295 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede, quanto a lire 350 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 700 miliardi a decorrere dal 1991, con le maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle tariffe postali e quanto a lire 357 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 595 miliardi a decorrere dal 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 a corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.