Art. 9. Disciplina del personale in aspettativa sindacale 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 8 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi e le indennita' per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione di appartenenza.