Art. 9. 
          Disciplina del personale in aspettativa sindacale 
  1.  Al  personale  collocato  in  aspettativa  sindacale  ai  sensi
dell'articolo 8 sono corrisposti, a  carico  dell'amministrazione  da
cui dipende, tutti gli assegni  spettanti,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla  professionalita'
e alla produttivita', con esclusione dei compensi e le indennita' per
il lavoro straordinario. 
  2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova  e
del diritto al congedo ordinario. 
  3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa,
del mandato sindacale, che  deve  essere  tempestivamente  comunicata
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri-Dipartimento   della
funzione pubblica ed all'amministrazione di appartenenza.