Art. 10. 
                  Orario delle attivita' giornaliere 
  1. Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con 
  decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere 
del personale militare delle Forze  armate  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, nonche' dei colonnelli e generali  e  gradi  corrispondenti,
valido  in  condizioni  normali,  e'   fissato   in   trentasei   ore
settimanali.  Tutto  il  personale  militare  e'  tenuto  a  prestare
ulteriori due  ore  settimanali  obbligatorie,  retribuite  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150. 
  2. Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro della 
difesa, saranno disciplinate  le  articolazioni  dell'orario  normale
delle attivita' giornaliere, in relazione alle esigenze di  servizio;
con lo stesso  decreto  saranno  indicati  i  metodi  di  rilevazione
oggettiva delle presenze. 
  3. Per la eventuale  corresponsione  di  compensi  per  prestazioni
straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie  settimanali  di
cui al comma 1, vengono  istituiti  appositi  fondi  negli  stati  di
previsione del Ministero della difesa e del  Ministero  della  marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,  rispettivamente,
l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi  e  2  miliardi  per
ciascuno degli anni 1990, 1991  e  1992.  Con  decreti  dei  Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti
i limiti orari individuali, che dovranno tener  conto  specificamente
delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in
navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che  abbiano
carattere di continuita' o che comunque impediscano  recuperi  orari,
in relazione agli impegni connessi alle  funzioni  realmente  svolte,
nonche' alle particolari situazioni  delle  Forze  al  di  fuori  del
territorio nazionale. 
  4. Nel triennio 1991-1993  non  potranno  essere  incrementati  gli
attuali volumi organici del personale militare a carico della  Difesa
e i numeri massimi di cui all'articolo  3  della  legge  10  dicembre
1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sara' emanato,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con i Ministri  del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica,
apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme
relative alle licenze del personale militare. 
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante
riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi
e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011,
1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa  per
l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e,
per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di  previsione  del
Ministero della marina mercantile per l'anno  1990  e  corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi. 
  7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti  dei  capitoli  di
cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno
essere incrementati in misura non superiore al  tasso  di  inflazione
programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. 
  8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 10:
             - Il D.P.R. n. 150/1987, concerne norme risultanti dalla
          disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio  1987  per
          il personale della Polizia di Stato. L'articolo 5 determina
          la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario.
             -   L'art.   3   della  legge  n.  804/1973  (Norme  per
          l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge  18  marzo
          1968,  n.  249,  quale  risulta modificato dall'articolo 12
          della legge 28 ottobre 1970, n.  775, nei  confronti  degli
          ufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e
          dei Corpi di polizia  dello  Stato)  stabilisce  il  numero
          massimo   dei   generali   e  dei  colonnelli  in  servizio
          permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica  e
          dei Corpi di polizia di Stato.