Art. 10. Orario delle attivita' giornaliere 1. Ferma restando la totale disponibilita' al servizio, con decorrenza dal 1 luglio 1990 l'orario delle attivita' giornaliere del personale militare delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, valido in condizioni normali, e' fissato in trentasei ore settimanali. Tutto il personale militare e' tenuto a prestare ulteriori due ore settimanali obbligatorie, retribuite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. 2. Entro il 1 settembre 1990, con decreto del Ministro della difesa, saranno disciplinate le articolazioni dell'orario normale delle attivita' giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio; con lo stesso decreto saranno indicati i metodi di rilevazione oggettiva delle presenze. 3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specificamente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale. 4. Nel triennio 1991-1993 non potranno essere incrementati gli attuali volumi organici del personale militare a carico della Difesa e i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, apposito decreto del Presidente della Repubblica concernente le norme relative alle licenze del personale militare. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 230 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione, rispettivamente per lire 87 miliardi, per lire 54 miliardi e per lire 87 miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 1832 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e, per lire 2 miliardi, al capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. 7. Per gli esercizi 1991 e 1992 gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6, detratte le somme utilizzate come copertura, potranno essere incrementati in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. 8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 10: - Il D.P.R. n. 150/1987, concerne norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato. L'articolo 5 determina la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario. - L'art. 3 della legge n. 804/1973 (Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato) stabilisce il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato.