Art. 11. 
                         Scatti stipendiali 
  1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16  settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1987, n. 468, e' sostituito dal seguente: 
  "15-bis. Ai  sottufficiali  delle  Forze  armate,  compresi  quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza  sino
al grado di maresciallo capo  e  gradi  corrispondenti,  promossi  ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli  maggiori
e  marescialli  maggiori  aiutanti  ed  appuntati,  che  cessano  dal
servizio per eta'  o  perche'  divenuti  permanentemente  inabili  al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai  soli
fini  pensionistici   e   della   liquidazione   dell'indennita'   di
buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi  compresi
la retribuzione individuale di anzianita' e gli scatti gerarchici, in
aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.  Detto  beneficio  si
estende  anche  ai  sottufficiali  provenienti  dagli  appuntati  che
cessano dal servizio  per  gli  stessi  motivi  sopra  specificati  a
condizione   che   abbiano   compiuto   trenta   anni   di   servizio
effettivamente prestato. Del predetto beneficio non  si  tiene  conto
per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui  all'articolo  46
della legge 10 maggio 1983, n. 212". 
 
          Note all'art. 11:
             -  Per l'art. 1, comma 15- bis, del D.L. n. 379/1987, v.
          la nota all'art. 1.
             -  La  legge  n.  536/1971, reca norme di avanzamento di
          ufficiali e sottufficiali  in  particolari  situazioni.  La
          dizione   "marescialli   maggiori  e  marescialli  maggiori
          aiutanti",  usata  nel  comma  15-  bis,  deve   intendersi
          comprensiva  dei  corrispondenti  gradi  e qualifiche della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare,   essendo
          destinatari della norma i sottufficiali delle Forze armate,
          come indica  espressamente  la  parte  iniziale  del  comma
          stesso.
             -  La legge n. 212/1983 reca norme sul reclutamento, gli
          organici e  l'avanzamento  dei  sottufficiali  delle  Forze
          armate e della Guardia di finanza. L'art. 46 di detta legge
          ha istituito a favore dei predetti sottufficiali  collocati
          nella  posizione di "ausiliaria" una particolare indennita'
          annua, il cui importo varia  col  variare  del  trattamento
          economico   spettante  al  sottufficiale  in  attivita'  di
          servizio di pari grado e anzianita'.