Art. 12. Norme transitorie 1. Per il personale di cui all'articolo 1 l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi sara' effettuato con apposito provvedimento legislativo, con decorrenza dal 1 gennaio 1991, contestualmente ed in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze di polizia. 2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro della difesa acquisira' il parere di un'apposita commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica, istituita con decreto ministeriale, che provvedera' a formulare specifiche proposte, avuto riguardo anche a quello che sara' proposto per le Forze di polizia. 3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovra' determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti e dovra' tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze armate.