Art. 12. 
                          Norme transitorie 
  1. Per il personale  di  cui  all'articolo  1  l'adeguamento  della
corrispondenza  dei  livelli  retributivi  con  le  attribuzioni  dei
singoli   gradi   sara'   effettuato   con   apposito   provvedimento
legislativo, con decorrenza dal 1› gennaio 1991,  contestualmente  ed
in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le Forze  di
polizia. 
  2. Ai  fini  della  predisposizione  dell'atto  di  iniziativa  del
Governo, il Ministro della difesa acquisira' il parere di un'apposita
commissione, comprendente anche funzionari del Ministero del tesoro e
del Dipartimento  della  funzione  pubblica,  istituita  con  decreto
ministeriale, che provvedera' a formulare specifiche proposte,  avuto
riguardo anche a quello che sara' proposto per le Forze di polizia. 
  3. Il provvedimento legislativo  di  cui  al  comma  1  non  dovra'
determinare  disallineamenti  con  quanto  stabilito  per  gli  altri
pubblici dipendenti e dovra' tener conto delle peculiari progressioni
di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle Forze
armate.