Art. 13. 
                        Copertura finanziaria 
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 744 miliardi per l'anno 1990, ivi  compreso  l'onere
relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo  di  lire  222
miliardi quale acconto sui miglioramenti  economici  autorizzato  dal
decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123,  ed  in  lire  874  miliardi  a
decorrere  dall'anno  1991,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  finanziario  1990  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROGNONI, Ministro della 
                                    difesa 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 13:
             -  Il  D.L.  n.  123/1990, concerne la corresponsione ai
          pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti  economici
          relativi   al   periodo   contrattuale  1988-1990,  nonche'
          disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.