Art. 13. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 744 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 222 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, ed in lire 874 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROGNONI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 13: - Il D.L. n. 123/1990, concerne la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.