Art. 2. Retribuzione individuale di anzianita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale di cui all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 288.000; b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 330.000; c) livello sesto- bis . . . . . . . . . . . . . . " 357.000; d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 384.000; e) livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 462.000; f) livello ottavo- bis . . . . . . . . . . . . . " 508.200. 2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.
Note all'art. 2: - Per l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 379/1987 v. la nota all'art. 1.