Art. 2. 
               Retribuzione individuale di anzianita' 
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, a tutto  il  personale  di  cui
all'articolo 1, che abbia prestato servizio nel  periodo  1›  gennaio
1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di  anzianita'  e'
incrementata dei seguenti importi annui lordi: 
    a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 288.000; 
b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 330.000; 
c) livello sesto- bis . . . . . . . . . . . . . . " 357.000; 
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 384.000; 
e) livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 462.000; 
f) livello ottavo- bis . . . . . . . . . . . . . " 508.200. 
  2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1›  gennaio  1987
ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto  in
proporzione ai mesi di servizio prestato. 
  3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1›
gennaio  1989,  le  anticipazioni  corrisposte  al  medesimo  titolo,
liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma  4,  del  decreto-legge  16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468. 
 
          Note all'art. 2:
             - Per l'art. 1, comma 4, del D.L. n. 379/1987 v. la nota
          all'art.  1.