Art. 3. Effetto dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dell'indennita' integrativa speciale. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dalla medesima legge, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 3: - Il D.P.R. n. 3/1957 approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato; si trascrive il testo dell'art. 82: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia". Si trascrive altresi', per connessione di materia, il testo dell'art. 22 del R.D. n. 3458/1928 concernente il testo unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni fissi per il Regio Esercito: "Art. 22. - Lo stipendio e' ridotto alla meta': a) agli ufficiali sospesi dall'impiego; b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra meta' quando il giudizio non sia seguito da condanna". Si trascrive infine, sempre per connessione di materia, il testo dell'art. 23 della legge n. 599/1954, concernente lo stato dei sottufficiali delle Forze armate: "Art. 23. - Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'". Si trascrive il testo dell'articolo 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato): "Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".