Art. 3. 
                     Effetto dei nuovi stipendi 
  1. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto  sulla  tredicesima
mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale  e
privilegiato, sulle indennita'  di  buonuscita  e  di  licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'articolo  82  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,
comprese le ritenute in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed  i
contributi di riscatto, nonche' sulla  determinazione  degli  importi
dell'indennita' integrativa speciale. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione della presente
legge  sono  corrisposti  integralmente   alle   scadenze   e   nelle
percentuali previste dalla  medesima  legge,  al  personale  comunque
cessato dal servizio con diritto a pensione, nel triennio 1›  gennaio
1988-31 dicembre 1990. 
  3. Ai  fini  della  corresponsione  dei  nuovi  stipendi  derivanti
dall'applicazione della presente  legge  si  applica  l'articolo  172
della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
 
          Nota all'art. 3:
             - Il D.P.R. n. 3/1957 approva lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato; si trascrive il testo dell'art. 82:
             "Art.  82  (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e' concesso un assegno alimentare in misura  non  superiore
          alla  meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi
          di famiglia".
             Si  trascrive  altresi',  per connessione di materia, il
          testo dell'art. 22 del R.D.  n.  3458/1928  concernente  il
          testo unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni
          fissi per il Regio Esercito:
             "Art. 22. - Lo stipendio e' ridotto alla meta':
               a) agli ufficiali sospesi dall'impiego;
               b)  agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi
          dall'impiego,  salvo  ad  avere  l'altra  meta'  quando  il
          giudizio non sia seguito da condanna".
             Si  trascrive infine, sempre per connessione di materia,
          il testo dell'art. 23 della legge n. 599/1954,  concernente
          lo stato dei sottufficiali delle Forze armate:
             "Art.   23.  -  Al  sottufficiale  sospeso  dall'impiego
          compete soltanto la meta' dello  stipendio  e  degli  altri
          assegni di carattere fisso e continuativo.
             Agli  effetti  della  pensione,  il  tempo trascorso dal
          sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato  per
          meta'".
             Si  trascrive  il testo dell'articolo 172 della legge n.
          312/1980   (Nuovo   assetto   retributivo-funzionale    del
          personale civile e militare dello Stato):
             "Art.  172  (Disposizioni  per la sollecita liquidazione
          del  nuovo  trattamento  economico).  -  Gli   uffici   che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento  dei  nuovi   trattamenti   economici,   in   via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici presso cui presta servizio il personale  interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso".