Art. 4. 
                          Assegno funzionale 
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo
1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1987,  n.  468,  sono
     rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui 
lordi: 
    a) lire 1.700.000 per i sottufficiali  che  abbiano  compiuto  19
anni di servizio; 
    b) lire 2.500.000 per i sottufficiali  che  abbiano  compiuto  29
anni di servizio. 
  2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro,  ne'
con  gli  importi  ed  i  benefici  previsti  dall'articolo  5  e  si
aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  l'art.  1,  comma 9, del D.L. n. 379/1987, v. la
          nota all'art.  1.