Art. 4. Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1 gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. 2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 379/1987, v. la nota all'art. 1.