Art. 5. Omogeneizzazione stipendiale 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 15 anni 25 anni di servizio di servizio --- --- a) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 4.500.000; b) maggiore . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000; c) tenente colonnello . . . . . 3.200.000 4.500.000; d) colonnello . . . . . . . . . --- 4.500.000. 2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio --- --- a) tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000; b) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000; c) maggiore . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000; d) tenente colonnello . . . . . 3.200.000 4.500.000. 3. A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica; b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. 4. Ai colonnelli, all'atto della cessazione dal servizio, si applicano, se piu' favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennita' di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa precedentemente in vigore. 5. Per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1985, il trattamento di quiescenza e di ausiliaria e' determinato, se piu' favorevole per gli interessati, sulla base dello stipendio, maggiorato di sei scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito all'atto della cessazione dal servizio. 6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo, ne' con gli importi di cui all'articolo 4 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per il personale fino al grado di tenente colonnello. Per i tenenti colonnelli i rispettivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore. Per i colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
Note all'art. 5: - Per l'art. 1, comma 8, del D.L. n. 379/1987, v. la nota all'art. 1. - Il comma 9 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza) e' cosi' formulato: "Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla promozione ad anzianita' di cui al precedente comma 6 ed a quelli promossi in virtu' del precedente comma 7, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'art. 67, primo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dall'art. 44, comma uno, lettera b), della presente legge".