Art. 5. 
                    Omogeneizzazione stipendiale 
  1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o  25
anni di servizio dalla nomina a tenente, le  misure  dell'assegno  di
parziale  omogeneizzazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  8,  del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre   1987,   n.   468,   sono
rideterminate, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: 
 
                                      15 anni 25 anni 
                                    di servizio di servizio 
                                        --- --- 
    a) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 4.500.000; 
    b) maggiore . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000; 
    c) tenente colonnello . . . . . 3.200.000 4.500.000; 
           d) colonnello . . . . . . . . . --- 4.500.000. 
 
  2. Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e
ruoli diversi al compimento del 19 e 29  anno  di  servizio  militare
comunque prestato, i quali rivestano il grado di  tenente,  capitano,
maggiore e tenente colonnello,  sono  rideterminati,  dal  1  gennaio
1990, nei seguenti importi annui lordi: 
 
                                      19 anni 29 anni 
                                    di servizio di servizio 
                                        --- --- 
    a) tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000; 
    b) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000; 
    c) maggiore . . . . . . . . . . 2.800.000 4.500.000; 
        d) tenente colonnello . . . . . 3.200.000 4.500.000. 
 
  3.  A   decorrere   dal   1   settembre   1990,   quale   ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: 
    a) ai tenenti  colonnelli  e  gradi  corrispondenti  che  abbiano
prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina  a
tenente, e' attribuito  lo  stipendio  spettante  al  colonnello  con
relative modalita' di determinazione e progressione economica; 
    b) ai colonnelli e  gradi  corrispondenti  che  abbiano  prestato
servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a  tenente,
e' attribuito lo stipendio  spettante  al  generale  di  brigata  con
relative modalita' di determinazione e progressione  economica.  Tale
beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione
e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo
32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. 
  4. Ai  colonnelli,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  si
applicano, se piu' favorevoli ai fini del trattamento pensionistico e
dell'indennita' di buonuscita, le condizioni previste dalla normativa
precedentemente in vigore. 
  5. Per i generali di brigata e  gradi  corrispondenti  delle  Forze
armate, cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1985,  il  trattamento
di quiescenza e di ausiliaria e' determinato, se piu' favorevole  per
gli interessati,  sulla  base  dello  stipendio,  maggiorato  di  sei
scatti, e degli altri assegni pensionabili spettanti in relazione  al
grado immediatamente inferiore  a  quello  rivestito  all'atto  della
cessazione dal servizio. 
  6. Gli importi di cui ai commi  1  e  2  non  sono  in  alcun  caso
cumulabili tra loro, ne' con il beneficio  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo, ne' con gli importi di cui  all'articolo  4  e  si
aggiungono  alla  retribuzione  individuale  di  anzianita'  per   il
personale  fino  al  grado  di  tenente  colonnello.  Per  i  tenenti
colonnelli  i  rispettivi  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
riassorbiti  in  caso  di  promozione  al  grado  superiore.  Per   i
colonnelli il rispettivo importo previsto al comma 1 non  costituisce
base per l'applicazione della progressione  economica  per  classi  e
scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  l'art.  1,  comma 8, del D.L. n. 379/1987, v. la
          nota all'art.  1.
             - Il comma 9 dell'art. 32 della legge n. 224/1986 (Norme
          per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali  piloti
          di   complemento   delle   Forze   armate  e  modifiche  ed
          integrazioni  alla  legge  20  settembre  1980,   n.   574,
          riguardante  lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle
          Forze  armate  e  della  Guardia  di  finanza)   e'   cosi'
          formulato: "Agli ufficiali promossi ai sensi della legge 22
          luglio 1971, n. 536, a quelli esclusi dalla  promozione  ad
          anzianita'  di  cui  al  precedente  comma  6  ed  a quelli
          promossi in virtu' del precedente comma 7,  si  applica  il
          beneficio  previsto  dall'art.  13  della legge 10 dicembre
          1973, n. 804; di detto beneficio non si tiene conto per  il
          calcolo  dell'indennita'  di ausiliaria di cui all'art. 67,
          primo comma, della legge  10  aprile  1954,  n.  113,  come
          sostituito  dall'art.   44,  comma  uno,  lettera b), della
          presente legge".