Art. 7. 
                 Indennita' di rischio da radiazioni 
  1.  Al  personale  militare  medico  e   tecnico,   sottoposto   in
continuita'  all'azione  di  sostanze   ionizzanti   o   adibito   ad
apparecchiature radiologiche in maniera  permanente,  e'  corrisposta
un'indennita' di rischio da radiazioni  nella  misura  unica  mensile
lorda di lire duecentomila. 
  2. L'indennita' spetta al personale di cui  al  comma  1  tenuto  a
prestare la  propria  opera  in  zone  controllate,  ai  sensi  della
circolare del Ministro della sanita' n. 144  del  4  agosto  1971,  e
sempreche' il rischio da radiazioni  abbia  carattere  professionale,
nel  senso  che  non  sia  possibile  esercitare  l'attivita'   senza
sottoporsi al relativo rischio. 
  3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio
in modo discontinuo, temporaneo o  a  rotazione,  in  quanto  adibito
normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal
personale indicato nello stesso comma 1, e' corrisposta un'indennita'
di rischio nella misura unica mensile lorda  di  lire  cinquantamila.
L'individuazione del predetto personale  va  effettuata  da  apposita
commissione,  composta  da  almeno  tre  esperti  qualificati   della
materia, anche esterni all'amministrazione,  nominata  dal  capo  del
personale dell'amministrazione  interessata;  tale  commissione,  ove
necessario per corrispondere  a  particolari  esigenze,  puo'  essere
articolata anche territorialmente. 
  4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai commi 1 e 3  non
e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente  previste
a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. 
 
          Note all'art. 7:
             -  La  circolare  del  Ministro della sanita' n. 144 del
          1971 concerne l'osservanza degli articoli 61 e seguenti del
          D.P.R.   n.   185/1964   sulla   protezione  sanitaria  dei
          lavoratori  esposti  a  rischio  derivante  da   radiazioni
          ionizzanti.
             -  Il  D.P.R.  n.  146/1975,  approva  il regolamento di
          attuazione dell'art. 4 della legge n. 734/1973, concernente
          la  corresponsione  di  indennita'  di rischio al personale
          civile, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato.