Art. 8. 
        Indennita' integrativa speciale nella 13a mensilita' 
  1. A decorrere dall'anno  1990  l'indennita'  integrativa  speciale
mensile corrisposta al personale in servizio indicato all'articolo 1,
comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all'articolo 5,  comma
3, in aggiunta alla tredicesima mensilita',  e'  incrementata  di  un
importo lordo pari a L. 48.400.  Il  beneficio  e'  proporzionalmente
ridotto nei casi in cui la  tredicesima  mensilita'  non  compete  in
misura intera.