Art. 9. Indennita' militare 1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde: a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . . . L. 75.000; b) sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000. 2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi: a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000; b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000; c) capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000.
Note all'art. 9: - L'art. 2, comma 1, del D.L. n. 379/1987 e' cosi' formulato: "Art. 2. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e' istituita l'indennita' militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito: sergenti: 10 per cento; rimanenti sottufficiali: 22 per cento; ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento; colonnelli e generali: 10 per cento". La legge n. 121/1981 ha definito il nuovo ordinamento dell'Amministrazionedella pubblica sicurezza.