Art. 9. 
                         Indennita' militare 
  1. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di 
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987,  n.
379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987,  n.
468,  un'indennita'  militare  non  pensionabile  determinata   nelle
seguenti misure mensili lorde: 
    a) ufficiali e sottufficiali . . . . . . . . . .  L.  75.000;  b)
    sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30.000. 
  2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' 
militare  forfettaria  prevista  dall'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 
  3. A seguito di quanto disposto dai  commi  1  e  2,  limitatamente
all'ultimo trimestre del 1990  sono  attribuiti  i  seguenti  importi
lordi: 
    a) maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo  maggiore
aiutante o scelto: L. 250.000; 
    b) tenente e capitano provenienti da carriere diverse con  almeno
25 anni di servizio: L. 250.000; 
    c) capitani e maggiori  con  piu'  di  15  anni  di  servizio  da
tenente: L. 250.000. 
 
          Note all'art. 9:
             -  L'art.  2,  comma  1,  del  D.L. n. 379/1987 e' cosi'
          formulato:
             "Art.  2. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, a favore
          di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze  armate,
          con  esclusione  del  personale  a  cui  viene applicato il
          trattamento previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
          istituita l'indennita' militare forfettaria annua lorda non
          pensionabile  da  corrispondere   nelle   seguenti   misure
          percentuali  dello  stipendio  iniziale tabellare del grado
          effettivamente rivestito:
              sergenti: 10 per cento;
              rimanenti sottufficiali: 22 per cento;
              ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso:
          20 per cento;
              colonnelli e generali: 10 per cento".
             La  legge  n.  121/1981 ha definito il nuovo ordinamento
          dell'Amministrazionedella pubblica sicurezza.