Art. 10. 1. Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate. 2. Il presidente del seggio redige quindi un verbale contenente le seguenti notizie: a) numero delle schede ricevute dal Ministero per ogni singola area scientifico-disciplinare o distinto collegio; b) numero delle schede votate per ogni singola area scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio; c) numero delle schede non utilizzate per ogni singola area scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio. 3. Il presidente del seggio predispone quindi un plico contenente: a) le schede votate; b) le schede non utilizzate; c) il verbale; d) l'elenco dei votanti; e) la lista degli elettori iscritti al seggio; f) i certificati consegnati da coloro che hanno votato. 4. Il presidente del seggio, infine, sigillato il plico, lo affida al segretario che ne rilascia apposita ricevuta e ne cura personalmente la consegna alla commissione di cui all'art.3. 5. Pervenuti i plichi relativi a tutti i seggi elettorali, la commissione elettorale inizia le operazioni di scrutinio, che dovranno essere svolte senza soluzione di continuita'.