Art. 10.
  1.  Terminate  le  operazioni  di  voto,  il  presidente del seggio
procede  al  controllo  del  numero  dei  votanti,  accertandone   la
rispondenza con il numero delle schede votate.
  2.  Il presidente del seggio redige quindi un verbale contenente le
seguenti notizie:
    a)  numero  delle  schede ricevute dal Ministero per ogni singola
area scientifico-disciplinare o distinto collegio;
    b)   numero   delle   schede   votate   per   ogni  singola  area
scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio;
    c)  numero  delle  schede  non  utilizzate  per ogni singola area
scientifico-disciplinare e per ogni distinto collegio.
  3.  Il presidente del seggio predispone quindi un plico contenente:
    a) le schede votate;
    b) le schede non utilizzate;
    c) il verbale;
    d) l'elenco dei votanti;
    e) la lista degli elettori iscritti al seggio;
    f) i certificati consegnati da coloro che hanno votato.
  4.  Il presidente del seggio, infine, sigillato il plico, lo affida
al  segretario  che  ne  rilascia  apposita  ricevuta   e   ne   cura
personalmente la consegna alla commissione di cui all'art.3.
  5.  Pervenuti  i  plichi  relativi  a  tutti i seggi elettorali, la
commissione  elettorale  inizia  le  operazioni  di  scrutinio,   che
dovranno essere svolte senza soluzione di continuita'.