Art. 11. 1. In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilita' di uno dei membri del CNST di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si procede alla sua sostituzione, in base alle seguenti disposizioni: a) viene chiamata a far parte del CNST la persona che, nella stessa area scientifico-disciplinare o distinto collegio e nella stessa categoria, ha riportato, dopo il membro da sostituire, la piu' alta percentuale di voti, purche' sia rispettato il criterio di cui al comma 6 dell'art. 2; b) qualora non sia stato possibile operare la sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera precedente, si procede ad elezioni suppletive. In tal caso l'elettorato passivo resta riservato alla categoria cui apparteneva il membro da sostituire. 2. In ogni caso, la sostituzione comporta che il nuovo membro cessa dalla carica nella stessa data in cui sarebbe cessato il membro sostituito.
Nota all'art. 11: - Per il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.