Art. 11.
  1.  In  caso  di  morte,  oppure  di  dimissioni  o  di perdita dei
requisiti di eleggibilita' di uno dei membri del CNST di cui all'art.
11,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, si
procede alla sua sostituzione, in base alle seguenti disposizioni:
    a)  viene  chiamata  a  far  parte del CNST la persona che, nella
stessa area scientifico-disciplinare  o  distinto  collegio  e  nella
stessa categoria, ha riportato, dopo il membro da sostituire, la piu'
alta percentuale di voti, purche' sia rispettato il criterio  di  cui
al comma 6 dell'art. 2;
    b)  qualora  non  sia  stato possibile operare la sostituzione ai
sensi delle disposizioni di cui alla lettera precedente,  si  procede
ad elezioni suppletive.
  In tal caso l'elettorato passivo resta riservato alla categoria cui
apparteneva il membro da sostituire.
  2. In ogni caso, la sostituzione comporta che il nuovo membro cessa
dalla carica nella stessa data  in  cui  sarebbe  cessato  il  membro
sostituito.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Per  il  testo  del comma 3, lettera a), dell'art. 11
          della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.