Art. 12.
  1.  Il  CNST  e'  presieduto  dal  Ministro  e  dura  in  carica un
quadriennio, che decorre dalla data del decreto di nomina di tutti  i
membri del Consiglio.
  2.  Le  procedure  per  il rinnovo dei membri non elettivi del CNST
sono avviate almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.