Art. 14.
  1.  Il  Consiglio si riunisce, in sessione ordinaria, quattro volte
l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e  comunque
tramite  convocazione  che  deve  avvenire  almeno venti giorni prima
della riunione.
  2.  Il  Consiglio  puo'  riunirsi inoltre in sessione straordinaria
ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno oppure  su  richiesta
motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. In tale ultimo caso
la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla  richiesta.