Art. 14. 1. Il Consiglio si riunisce, in sessione ordinaria, quattro volte l'anno, sulla base di un calendario annuale prestabilito, e comunque tramite convocazione che deve avvenire almeno venti giorni prima della riunione. 2. Il Consiglio puo' riunirsi inoltre in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti. In tale ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.