Art. 15.
  1.  La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno e'
disposta dal Ministro, che provvede tramite l'ufficio di  segreteria,
nei termini stabiliti dal precedente art. 14.
  2. In via eccezionale per le sessioni straordinarie puo' procedersi
alla convocazione  d'urgenza  che  deve  comunque  essere  portata  a
conoscenza  dei  componenti almeno due giorni liberi prima della data
della seduta.
  3.  L'ordine  del  giorno  e' stabilito dal Ministro, tenendo conto
delle richieste di inserimento inviate dai consiglieri. Deve comunque
essere  inserito  nell'ordine  del  giorno un argomento, ove cio' sia
richiesto da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
  4. All'inizio di ciascuna sessione, il Ministro puo' proporre, solo
laddove sussistano motivi di particolare urgenza, anche su  richiesta
di almeno un quinto dei componenti, aggiunte all'ordine del giorno.
  Le  aggiunte  devono  essere approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Consiglio e non possono essere trattate
prima  che  siano trascorse ventiquattro ore dalla approvazione della
integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale  integrazione
sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti.
  5.  La  documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno  deve,  ove  possibile,  essere   trasmessa   ai   consiglieri
unitamente   alla   convocazione   o,   comunque,   essere  tenuta  a
disposizione degli stessi dalla medesima  data  presso  l'ufficio  di
segreteria.
  6.  Le  sedute  del  Consiglio sono valide se ad esse interviene la
maggioranza dei componenti il Consiglio.
  La   seduta  termina  quando  sono  esauriti  gli  argomenti  posti
all'ordine del giorno. In qualsiasi momento della seduta il  Ministro
puo' disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la
verifica del numero legale. Ove questo non  sussista,  la  seduta  e'
sospesa e il Consiglio e' riconvocato.