Art. 15. 1. La convocazione recante l'indicazione dell'ordine del giorno e' disposta dal Ministro, che provvede tramite l'ufficio di segreteria, nei termini stabiliti dal precedente art. 14. 2. In via eccezionale per le sessioni straordinarie puo' procedersi alla convocazione d'urgenza che deve comunque essere portata a conoscenza dei componenti almeno due giorni liberi prima della data della seduta. 3. L'ordine del giorno e' stabilito dal Ministro, tenendo conto delle richieste di inserimento inviate dai consiglieri. Deve comunque essere inserito nell'ordine del giorno un argomento, ove cio' sia richiesto da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. 4. All'inizio di ciascuna sessione, il Ministro puo' proporre, solo laddove sussistano motivi di particolare urgenza, anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti, aggiunte all'ordine del giorno. Le aggiunte devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio e non possono essere trattate prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla approvazione della integrazione dell'ordine del giorno e senza che di tale integrazione sia stata data immediata comunicazione telegrafica agli assenti. 5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve, ove possibile, essere trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione o, comunque, essere tenuta a disposizione degli stessi dalla medesima data presso l'ufficio di segreteria. 6. Le sedute del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti il Consiglio. La seduta termina quando sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno. In qualsiasi momento della seduta il Ministro puo' disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, la verifica del numero legale. Ove questo non sussista, la seduta e' sospesa e il Consiglio e' riconvocato.