Art. 16.
  1. Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro
puo' delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.
  2.  Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo
l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione.  All'inizio  di  ogni
seduta puo' comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione
degli argomenti posti all'ordine del giorno da  uno  dei  membri  del
Consiglio.  L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla
maggioranza dei consiglieri presenti.
  3. Tutti i consiglieri hanno diritto di intervenire sugli argomenti
posti all'ordine del giorno, secondo le modalita' e i tempi stabiliti
nel regolamento interno.
  4.  Possono  essere  poste  ai  voti  le  proposte che abbiano come
oggetto le questioni poste all'ordine  del  giorno.  Le  proposte  si
intendono   approvate   qualora  vi  sia  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei presenti.
  5. Le modalita' degli interventi, della discussione degli argomenti
e delle votazioni sono  stabilite  dal  regolamento  interno  di  cui
all'art. 18.