Art. 17.
  1. Di ogni seduta e' redatto verbale sulla base della registrazione
della discussione, ad opera dell'ufficio di segreteria. Il  Consiglio
approva il verbale all'inizio della seduta successiva a quella cui il
verbale si riferisce.
  2.   Sul   verbale   ogni   consigliere   ha  diritto  di  avanzare
osservazioni, anche per iscritto, che debbono  essere  riportate  sul
verbale  della  prima  seduta  utile. Il verbale puo' essere corretto
qualora contenga errori materiali.
  3.  Le  deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive e
sono trasmesse, a cura  dell'ufficio  di  segreteria,  ai  competenti
uffici del Ministero.