Art. 18.
  1.  Ulteriori  norme  relative  ai  lavori  interni  del  Consiglio
potranno essere emanate col regolamento interno,  previsto  dall'art.
11, sesto comma, lettera e), della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Il
regolamento interno si  intende  approvato  ove  intervenga  il  voto
favorevole dei tre quinti dei componenti del Consiglio.
  2.  Il  regolamento  interno  puo'  prevedere la costituzione di un
ufficio  di  presidenza  che  collabori   con   il   Ministro   nella
organizzazione dei lavori del Consiglio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 6 agosto 1990
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
     Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
            RUBERTI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
 Registro n. 9 Universita', foglio n. 330
 
          Nota all'art. 18:
             -  Per  il  testo  del comma 6, lettera e), dell'art. 11
          della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse.