Art. 2. 1. L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' disciplinata dalle disposizioni seguenti. 2. Al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza delle categorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera a), della stessa legge, i ventiquattro posti sono cosi assegnati: a) sedici posti ai docenti e ai ricercatori delle Universita', di cui sette posti ai professori ordinari e straordinari, sei posti ai professori associati, tre posti ai ricercatori universitari e agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento; b) otto posti ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. 3. Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le aree scientifico-disciplinari di cui ai punti 4), 7), 10) e 12) dell'art. 1 sono divise in due distinti collegi, riservati, per l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze della terra; per l'area 7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria civile e alle scienze dell'architettura, per l'area 10), rispettivamente alle scienze storiche e filosofiche e alle scienze pedagogiche e psicologiche; per l'area 12), rispettivamente alle scienze economiche e statistiche e alle scienze politiche e sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante. 4. Ogni elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area scientifico-disciplinare, o il rispettivo distinto collegio, ove esistente, secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti disciplinari di appartenenza, allegate al presente regolamento. Il voto puo' essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse dalla propria. 5. In sede di scrutinio i ventiquattro posti di cui al comma 2 sono cosi attribuiti: a) viene compilata una unica graduatoria nella quale sono inseriti in ordine decrescente i candidati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in base alla percentuale di voti riportati sul totale degli aventi diritto nella rispettiva area scientifico-disciplinare o nel distinto collegio; b) sono dichiarati eletti i primi ventiquattro candidati, qualora siano assicurate le rappresentanze delle diverse categorie di cui al precedente comma 2, nonche' quelle delle aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o dei collegi di cui al precedente comma 3. In ogni caso, sono dichiarati eletti i rappresentanti di ciascuna categoria nei limiti dei posti ripartiti in base al precedente comma 2. Qualora una o piu' categorie non abbiano raggiunto il prescritto numero dei rappresentanti, ovvero per una o piu' aree o per uno o piu' collegi non siano stati eletti i rispettivi rappresentanti, sono dichiarati eletti gli appartenenti alle rispettive categorie e i rappresentanti delle aree o dei collegi, che seguono nell'ordine della graduatoria. 6. Nessun candidato puo' essere eletto se non riporta almeno il 10% dei voti degli aventi diritto della propria area scientifico-disciplinare o del proprio collegio. 7. A parita' di percentuale di voti, tra gli appartenenti alla stessa categoria o fascia, prevale il candidato avente la maggiore anzianita' di ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il candidato piu' anziano di eta'. 8. Qualora, in applicazione dei criteri di cui al presente articolo, non sia stato possibile coprire tutti i posti, si procedera', nelle aree scientifico-disciplinari o nei distinti collegi rimasti privi del proprio rappresentante, ad elezioni suppletive, cui partecipano tutti gli appartenenti alle aree o ai collegi medesimi, restando riservato l'elettorato passivo ai soli appartenenti alle categorie di cui occorre integrare la rappresentanza. Per la copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Nota all'art. 2: - Per il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo del comma 3, lettera a), del medesimo art. 11: "3. Il CNST ha una durata di quattro anni; e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, lettera a)".