Art. 2.
  1. L'elezione dei ventiquattro membri del Consiglio nazionale della
scienza e della tecnologia di cui all'art. 11, comma 3,  lettera  a),
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' disciplinata dalle disposizioni
seguenti.
  2.   Al  fine  di  assicurare  l'equilibrata  rappresentanza  delle
categorie di cui all'art. 11,  comma  6,  lettera  a),  della  stessa
legge, i ventiquattro posti sono cosi assegnati:
    a) sedici posti ai docenti e ai ricercatori delle Universita', di
cui sette posti ai professori ordinari e straordinari, sei  posti  ai
professori  associati,  tre  posti ai ricercatori universitari e agli
assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
    b) otto posti ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca.
  3. Ogni area scientifico-disciplinare elegge due rappresentanti. Le
aree scientifico-disciplinari di cui ai  punti  4),  7),  10)  e  12)
dell'art.  1  sono  divise  in  due  distinti collegi, riservati, per
l'area 4), rispettivamente alle scienze agrarie e alle scienze  della
terra;  per  l'area  7), rispettivamente alle scienze dell'ingegneria
civile  e   alle   scienze   dell'architettura,   per   l'area   10),
rispettivamente  alle  scienze  storiche e filosofiche e alle scienze
pedagogiche e psicologiche;  per  l'area  12),  rispettivamente  alle
scienze   economiche   e  statistiche  e  alle  scienze  politiche  e
sociologiche. Ciascun collegio elegge un proprio rappresentante.
  4.  Ogni  elettore dispone di un voto e vota per la rispettiva area
scientifico-disciplinare, o  il  rispettivo  distinto  collegio,  ove
esistente,  secondo le tabelle di corrispondenza con i raggruppamenti
disciplinari di appartenenza, allegate al  presente  regolamento.  Il
voto puo' essere attribuito anche ad appartenenti a categorie diverse
dalla propria.
  5. In sede di scrutinio i ventiquattro posti di cui al comma 2 sono
cosi attribuiti:
    a)  viene  compilata  una  unica  graduatoria  nella  quale  sono
inseriti in ordine decrescente i candidati,  indipendentemente  dalla
categoria di appartenenza, in base alla percentuale di voti riportati
sul   totale   degli   aventi   diritto   nella    rispettiva    area
scientifico-disciplinare o nel distinto collegio;
    b) sono dichiarati eletti i primi ventiquattro candidati, qualora
siano assicurate le rappresentanze delle diverse categorie di cui  al
precedente     comma     2,     nonche'     quelle     delle     aree
scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o dei collegi  di  cui  al
precedente comma 3.
  In  ogni  caso, sono dichiarati eletti i rappresentanti di ciascuna
categoria nei limiti dei posti ripartiti in base al precedente  comma
2.
  Qualora  una  o  piu' categorie non abbiano raggiunto il prescritto
numero dei rappresentanti, ovvero per una o piu' aree  o  per  uno  o
piu' collegi non siano stati eletti i rispettivi rappresentanti, sono
dichiarati eletti gli appartenenti  alle  rispettive  categorie  e  i
rappresentanti  delle  aree  o  dei  collegi, che seguono nell'ordine
della graduatoria.
  6. Nessun candidato puo' essere eletto se non riporta almeno il 10%
dei    voti    degli    aventi    diritto    della    propria    area
scientifico-disciplinare o del proprio collegio.
  7.  A  parita'  di  percentuale  di voti, tra gli appartenenti alla
stessa categoria o fascia, prevale il candidato  avente  la  maggiore
anzianita'  di  ruolo.  A  parita'  di anzianita' di ruolo prevale il
candidato piu' anziano di eta'.
  8.  Qualora,  in  applicazione  dei  criteri  di  cui  al  presente
articolo,  non  sia  stato  possibile  coprire  tutti  i  posti,   si
procedera',   nelle  aree  scientifico-disciplinari  o  nei  distinti
collegi  rimasti  privi  del  proprio  rappresentante,  ad   elezioni
suppletive,  cui  partecipano  tutti  gli appartenenti alle aree o ai
collegi medesimi, restando riservato  l'elettorato  passivo  ai  soli
appartenenti   alle   categorie   di   cui   occorre   integrare   la
rappresentanza.
  Per  la  copertura dei posti si applicano le disposizioni di cui ai
commi precedenti.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il testo del comma 6 dell'art. 11 della legge n.
          168/1989 si veda nelle note alle premesse. Si trascrive  il
          testo del comma 3, lettera a), del medesimo art. 11:
             "3. Il CNST ha una durata di quattro anni; e' presieduto
          dal Ministro ed e' composto da:
               a)  due  membri  eletti per ciascuna delle grandi aree
          scientifico-disciplinari individuate con il decreto di  cui
          al  comma 6, in modo da assicurare comunque una equilibrata
          rappresentanza delle diverse componenti di cui allo  stesso
          comma 6, lettera a)".