Art. 3.
  1.  E'  istituita,  presso  il  Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, una commissione elettorale, con il
compito  di  provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi
degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2,  comma
2,  aventi diritto al voto, nonche' di sovraintendere alle operazioni
elettorali e agli scrutini per la elezione dei membri del CNST di cui
all'art.  11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  2.  La commissione elettorale e' composta da sette membri effettivi
e quattro supplenti, designati dal CNST  tra  gli  appartenenti  alle
categorie rappresentate nei corpi votanti. La commissione e' nominata
con decreto del Ministro almeno dodici mesi prima della  convocazione
delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  CNST  e  dura  in carica fino
all'insediamento della commissione incaricata di sovraintendere  alle
elezioni successive.
  3. La commissione, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il
presidente. Esercita la funzione di  segretario  un  funzionario  del
Ministero  di  qualifica  funzionale non inferiore alla VII, nominato
con il decreto di costituzione della commissione. I componenti  della
commissione  elettorale  non possono essere designati per due mandati
consecutivi.
  4.  Ai  componenti  della commissione elettorale e della segreteria
della medesima e' corrisposto un gettone di presenza nella misura che
sara'  stabilita con decreto del Ministro, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo  del comma 3, lettera a), dell'art. 11
          della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.