Art. 3. 1. E' istituita, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una commissione elettorale, con il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 2, comma 2, aventi diritto al voto, nonche' di sovraintendere alle operazioni elettorali e agli scrutini per la elezione dei membri del CNST di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2. La commissione elettorale e' composta da sette membri effettivi e quattro supplenti, designati dal CNST tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nei corpi votanti. La commissione e' nominata con decreto del Ministro almeno dodici mesi prima della convocazione delle elezioni per il rinnovo del CNST e dura in carica fino all'insediamento della commissione incaricata di sovraintendere alle elezioni successive. 3. La commissione, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno il presidente. Esercita la funzione di segretario un funzionario del Ministero di qualifica funzionale non inferiore alla VII, nominato con il decreto di costituzione della commissione. I componenti della commissione elettorale non possono essere designati per due mandati consecutivi. 4. Ai componenti della commissione elettorale e della segreteria della medesima e' corrisposto un gettone di presenza nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 3, lettera a), dell'art. 11 della legge n. 168/1989 si veda la nota all'art. 2.