Art. 4.
  1.  Ai  fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al
voto per le categorie dei professori di ruolo e dei  ricercatori,  la
commissione  elettorale  applica  le  tabelle di corrispondenza tra i
raggruppamenti disciplinari di appartenenza di ciascun  professore  e
ricercatore e le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1, e i
distinti collegi di cui all'art. 2, comma  3,  allegate  al  presente
regolamento.
  2.  Ai  fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al
voto per la categoria degli  assistenti  universitari,  il  Ministero
provvede  a  trasmettere  alla  commissione gli elenchi del personale
relativo, ripartito  per  le  aree  scientifico-disciplinari  di  cui
all'art.  1  o  per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. Ai
fini della formazione dei relativi elenchi, le universita' provvedono
a  trasmettere  alla  commissione gli elenchi degli aventi diritto al
voto, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui  all'art.
1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3.
  3.  Ai  fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al
voto per la categoria dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca,
le  amministrazioni  interessate  invitano  gli enti e le istituzioni
pubbliche di ricerca da esse vigilati a trasmettere gli elenchi  alla
commissione      elettorale,      ripartiti      per      le     aree
scientifico-disciplinari di cui a1l'art.1 o per i distinti collegi di
cui all'art. 2, comma 3.
  4. Gli elenchi di cui al precedente comma sono formati nel rispetto
dei seguenti criteri:
    a) sono inclusi i ricercatori pubblici dipendenti operanti presso
enti ed istituzioni pubbliche di ricerca;
    b)  per  gli  enti  compresi  nel  comparto della ricerca, di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,
n. 68, sono inseriti negli elenchi esclusivamente gli appartenenti al
profilo di ricercatore.
 
          Nota all'art. 4:
             -   Il   testo   dell'art.   7  del  D.P.R.  n.  68/1986
          (Determinazione   e   composizione    dei    comparti    di
          contrattazione   collettiva,   di   cui  all'art.  5  della
          legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.  93) e'
          il seguente:
             "Art.  7  (Comparto  del  personale  delle istituzioni e
          degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il  comparto
          di    contrattazione   collettiva   del   personale   delle
          istituzioni e  degli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione
          comprende il personale dipendente:
              dagli  enti scientifici di ricerca e sperimentazione di
          cui al punto 6 della tabella allegata alla legge  20  marzo
          1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
              dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
              dall'Istituto   superiore   per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
              dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
              dall'Istituto italiano di medicina sociale;
              dagli  Istituti  di ricerca e sperimentazione agraria e
          talassografici;
              dalle stazioni sperimentali per l'industria.
             2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
              dal   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede;
              dal Ministro del tesoro;
              dal   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica;
              dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
              dal  Ministro per il coordinamento delle iniziative per
          la ricerca scientifica e tecnologica;
              da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie
          delle   istituzioni   e   degli   enti   di    ricerca    e
          sperimentazione,  designati  a  maggioranza  dai rispettivi
          presidenti  a  seguito  di  richiesta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri o direttamente da questi in caso di
          mancata designazione entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla richiesta.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
             4.    La   delegazione   sindacale   e'   composta   dai
          rappresentanti:  delle organizzazioni  sindacali  nazionali
          di  categoria  maggiormente rappresentative nel comparto di
          cui al presente articolo;  delle  confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative su base nazionale".