Art. 4. 1. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per le categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori, la commissione elettorale applica le tabelle di corrispondenza tra i raggruppamenti disciplinari di appartenenza di ciascun professore e ricercatore e le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1, e i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3, allegate al presente regolamento. 2. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria degli assistenti universitari, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione gli elenchi del personale relativo, ripartito per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. Ai fini della formazione dei relativi elenchi, le universita' provvedono a trasmettere alla commissione gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui all'art. 1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. 3. Ai fini della formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto per la categoria dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, le amministrazioni interessate invitano gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca da esse vigilati a trasmettere gli elenchi alla commissione elettorale, ripartiti per le aree scientifico-disciplinari di cui a1l'art.1 o per i distinti collegi di cui all'art. 2, comma 3. 4. Gli elenchi di cui al precedente comma sono formati nel rispetto dei seguenti criteri: a) sono inclusi i ricercatori pubblici dipendenti operanti presso enti ed istituzioni pubbliche di ricerca; b) per gli enti compresi nel comparto della ricerca, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono inseriti negli elenchi esclusivamente gli appartenenti al profilo di ricercatore.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) e' il seguente: "Art. 7 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente: dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.); dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.); dall'Istituto italiano di medicina sociale; dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; dalle stazioni sperimentali per l'industria. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".