Art. 6.
  1.  La  commissione  di cui all'art.3 pubblica gli elenchi di tutti
gli aventi diritto al voto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, almeno sei mesi prima della data delle elezioni.
  2.  Avverso  le omissioni o le errate iscrizioni e' ammesso ricorso
alla  commissione  elettorale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  Le  decisioni  relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti
rettifiche, da adottare  nel  termine  di  ulteriori  trenta  giorni,
decorrente dalla scadenza del termine della presentazione del ricorso
di cui al comma che precede, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
entro  i  successivi  trenta  giorni dalla loro adozione. Sui ricorsi
provvede la commissione elettorale anche dopo la sua scadenza.
  4.  Copie  della  Gazzetta  Ufficiale  contenenti gli elenchi degli
elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali  conseguenti
rettifiche,  devono  essere depositate presso l'ufficio del direttore
amministrativo   di   ogni   universita'   e    istituto    superiore
universitario,  presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca
nonche' presso ciascun seggio elettorale.