Art. 7. 1. A cura del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono costituiti, presso le universita', gli istituti di istruzione superiore di grado universitario e presso gli enti pubblici di ricerca, uno o piu' seggi elettorali, ognuno dei quali e' composto da un presidente e da due membri, da scegliere tra le categorie che costituiscono il corpo elettorale. 2. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Ministro, su designazione della commissione elettorale.