Art. 7.
  1.   A   cura   del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, sono costituiti,  presso  le  universita',
gli  istituti di istruzione superiore di grado universitario e presso
gli enti pubblici di ricerca, uno o piu' seggi elettorali, ognuno dei
quali  e' composto da un presidente e da due membri, da scegliere tra
le categorie che costituiscono il corpo elettorale.
  2. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Ministro, su
designazione della commissione elettorale.