Art. 8.
  1.  La  commissione elettorale provvede ad inviare a ciascuno degli
aventi diritto al voto, presso  la  rispettiva  sede  di  lavoro,  un
certificato dal quale risultano:
    a)  l'area scientifico-disciplinare o il distinto collegio per il
quale l'elettore e' chiamato a votare;
    b) il seggio al quale l'elettore e' assegnato;
    c) la data e l'orario della votazione.
  2.  La  commissione  provvede  altresi'  ad  inviare ad ogni seggio
elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.