Art. 8. 1. La commissione elettorale provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto, presso la rispettiva sede di lavoro, un certificato dal quale risultano: a) l'area scientifico-disciplinare o il distinto collegio per il quale l'elettore e' chiamato a votare; b) il seggio al quale l'elettore e' assegnato; c) la data e l'orario della votazione. 2. La commissione provvede altresi' ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.