Art. 9.
  1.  Tutte  le  votazioni  sono  fatte a mezzo di schede fornite dal
Ministero.  Tali  schede  devono  risultare  di  diverso  colore  per
ciascuna  area  scientifico-disciplinare  e per i distinti collegi di
cui all'art. 2, comma 3.
  2. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore,
dopo  aver  consegnato  il  certificato  e  dimostrato   la   propria
identita', ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed
esprime il proprio voto secondo le modalita' stabilite nell'art. 2.
  3.  Chiusa  la  scheda,  il votante la riconsegna al presidente, il
quale la introduce in apposita urna.
  4.  Il voto e' individuale e segreto. Ogni segno di identificazione
dell'elettore comporta l'annullamento della scheda elettorale.