Art. 10.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33
della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,
nonche' degli articoli 5, 6 e 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
le  emittenti  di  radiodiffusione  sonora  di   cui   al   comma   1
dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito
dall'articolo 7 della presente legge, sono equiparate alle imprese di
giornali quotidiani.
  2.  Alla  lettera a) del primo comma dell'articolo 30 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:
"teletrasmissione"  sono  aggiunte  le seguenti: "e degli impianti di
alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora".
  3.  Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n.
416, come modificato dall'articolo 20 della legge 25  febbraio  1987,
n. 67, e' aggiunta la seguente lettera:
   "n) un rappresentante degli editori radiofonici".
 
          Note all'art. 10:
             -  Per  gli  articoli  29,  30, 31, 32 e 33 della citata
          legge  n.   416/1981  e  successive   modificazioni,   vedi
          precedente nota all'art. 5.
             -  Il  testo  degli articoli 5 e 6 della citata legge n.
          67/1987 e' il seguente:
             "Art. 5 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - 1.
          Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti   pubblici   non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono tenuti a destinare alla pubblicita'  su  quotidiani  e
          periodici  una  quota  non inferiore al cinquanta per cento
          delle  spese  per  la  pubblicita'  iscritte  nell'apposito
          capitolo di bilancio.
             2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire
          nel  proprio  bilancio  uno  specifico  capitolo  al  quale
          imputare   tutte   le   spese   comunque   afferenti   alla
          pubblicita'.
             3.  E' fatto divieto alle amministrazioni statali e agli
          enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a  pubblicita'
          con  qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi,
          sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli  previsti  nel
          presente articolo.
             4.  Le  amministrazioni  statali,  le regioni e gli enti
          locali, e le loro  aziende,  nonche'  le  unita'  sanitarie
          locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
          nonche' gli enti pubblici, economici e non economici,  sono
          tenuti  a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante
          delle spese pubblicitarie  effettuate  nel  corso  di  ogni
          esercizio  finanziario, depositando un riepilogo analitico.
             5.  Sono  esentati dalla comunicazione negativa i comuni
          con meno di 40.000 abitanti.
             6.  Presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Direzione  generale  delle  informazioni,  dell'editoria  e
          della  proprieta'  letteraria,  artistica e scientifica, e'
          istituita  una  commissione,  nominata  con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, nella quale sono
          inclusi  i  rappresentanti  delle  categorie  operanti  nel
          settore  della  stampa,  dell'editoria e della pubblicita',
          che formula pareri alla Presidenza  del  Consiglio  e  alle
          singole  amministrazioni statali, ai fini del coordinamento
          e  della  promozione  della  pubblicita'  su  quotidiani  e
          periodici   da   parte  delle  amministrazioni  stesse  con
          particolare riferimento  all'illustrazione  delle  leggi  e
          dalla  loro  applicazione  e  alla  promozione  di una piu'
          diffusa conoscenza delle relative problematiche nonche' sui
          servizi,  le  strutture  e  il loro uso. La ripartizione di
          tale pubblicita' deve avvenire senza discriminazione e deve
          tenere  conto delle testate che per loro natura raggiungono
          i soggetti specificamente interessati.
             7.  A  tal  fine  le amministrazioni statali interessate
          dovranno presentare entro 60 giorni  dall'approvazione  del
          bilancio    dello    Stato    progetti   di   massima   con
          l'illustrazione della pubblicita' da svolgere, degli organi
          di  stampa  prescelti  e  della  copertura  finanziaria  in
          riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonche'  dei
          soggetti,  coinvolti  direttamente  o  indirettamente nella
          realizzazione dei progetti stessi, prescelti  a  trattativa
          privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 6 del
          regio decreto 18 novembre  1923,  n.   2440,  e  successive
          modificazioni,  previa  in  ogni  caso gara esplorativa, ai
          sensi dell'art. 92 del regio decreto  23  maggio  1924,  n.
          827.
             8.  La  commissione  istituita  ai  sensi del precedente
          comma  6  si  esprime   sulla   assegnazione   a   progetti
          motivatamente   prescelti  di  un  contributo  sulle  spese
          necessarie alla loro realizzazione a  valere  su  un  fondo
          istituito  presso la Direzione generale delle informazioni,
          dell'editoria e della proprieta'  letteraria,  artistica  e
          scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
          dotazioni finanziarie  del  fondo  sono  costituite  da  un
          contributo  dello  Stato  di  un  miliardo  per l'esercizio
          finanziario  1987  e  dal  venti  per  cento  delle   somme
          complessivamente  stanziate  da  tutte  le  amministrazioni
          statali nel capitolo di  bilancio,  di  cui  al  precedente
          comma 1, negli anni successivi.
             9.  I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
          pubblici che non osservano le  disposizioni  contenute  nel
          presente  articolo  sono  puniti  con  la  multa da lire un
          milione a 10 milioni".
             "Art. 6 (Pubblicita' dei bilanci degli enti pubblici). -
          1. Le regioni, le province, i comuni  con  piu'  di  20.000
          abitanti,  i  loro  consorzi  e  le aziende municipalizzate
          soggette all'art. 27-nonies del decreto-legge  22  dicembre
          1981,  n.  786, convertito con modificazioni dalla legge 26
          febbraio 1982, n. 51, nonche' le  unita'  sanitarie  locali
          che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti, devono
          pubblicare in estratto, su almeno due  giornali  quotidiani
          aventi particolare diffusione nel territorio di competenza,
          nonche' su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su
          un periodico, i rispettivi bilanci.
             2.  L'estratto  deve essere compilato secondo un modello
          che  sara'  stabilito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  entro  tre mesi della data di entrata in vigore
          della presente legge e nel  quale  saranno  evidenziate  le
          principali poste attive e passive, al fine di assicurare il
          massimo di  comprensibilita'  e  trasparenza  ai  documenti
          stessi.  La  pubblicazione  sara' effettuata entro tre mesi
          dalla approvazione  del  bilancio  da  parte  degli  organi
          competenti.
             3.  Le  norme  in  materia  di pubblicita' degli appalti
          pubblici  si  applicano  anche  nel  caso  di  appalti   di
          forniture  e  servizi  pubblici,  salvo  che  si  proceda a
          trattativa privata".
             -  Per  l'art.  20  della  citata  legge n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 4.
             -  Per  l'art.  11  della  citata  legge n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.
             -  Per  l'art.  30  della  citata legge n. 416/1981 vedi
          precedente nota all'art. 5.