Art. 11.
  1.  Ai  sensi  della  presente  legge  le  agenzie  di  stampa e di
informazione radiofonica nazionale sono tali allorche':
    a)   siano   dotate  di  una  struttura  redazionale  adeguata  a
consentire  una  autonoma   produzione   di   servizi   e   notiziari
relativamente all'intero territorio nazionale;
    b)  siano  collegate  in  abbonamento  a non meno di 30 emittenti
radiofoniche distribuite in almeno 12 regioni;
    c)  abbiano  registrato la testata presso il competente tribunale
con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la  stampa
o analoga;
    d)  emettano  notiziari  quotidiani,  annualmente  in  numero non
inferiore a mille.
  2.  Le  agenzie  di informazione radiofonica di cui al comma 1 sono
equiparate  alle  agenzie  di  stampa  di  cui   al   secondo   comma
dell'articolo  27  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e a quelle definite dal comma 3 dell'articolo 16 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
  3.  Le  agenzie  di  informazione radiofonica di cui al comma 1 del
presente articolo sono soggette agli obblighi di cui all'articolo  18
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 11:
             -  Il  testo  dell'art.  27, secondo comma, della citata
          legge n.   416/1981,  e  successive  modificazioni,  e'  il
          seguente:
             "Ai  sensi  della  presente  legge,  sono  considerate a
          diffusione  nazionale  le  agenzie  di  stampa  che   siano
          collegate  per  telescrivente  con  canali  in  concessione
          esclusiva   del   Ministero    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque
          regioni, che abbiano  alle  loro  dipendenze  a  norma  del
          contratto  nazionale  di  lavoro  piu' di dieci giornalisti
          professionisti  a  tempo  pieno  ed  esclusivo  e  piu'  di
          quindici  poligrafici ed effettuino un minimo di dodici ore
          di trasmissione al giorno".
             -  Il testo dell'art. 16, comma 3, della citata legge n.
          67/1987 e' il seguente:
             "3.  Ai  sensi  della  legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
          considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che
          siano collegate per telescrivente con canali in concessione
          esclusiva   del   Ministero    delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque
          regioni, che abbiano  alle  loro  dipendenze  a  norma  del
          contratto  nazionale  di  lavoro  piu' di dieci giornalisti
          professionisti  a  tempo  pieno  ed  esclusivo  e  piu'  di
          quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore
          di trasmissione al giorno".
             -  Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 416/1981,
          e successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art.  18  (Estensione della normativa ad alcuni tipi di
          periodici e di agenzie di stampa).  -  Sono  soggetti  agli
          obblighi  stabiliti  dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48
          gli editori di giornali periodici e riviste che  da  almeno
          un  anno  hanno  alle  loro  dipendenze  non meno di cinque
          giornalisti a tempo pieno.
             Per  le  testate  pubblicate  da editori non aventi alle
          proprie dipendenze da almeno un anno un  minimo  di  cinque
          giornalisti  a  tempo  pieno,  l'adempimento,  da parte dei
          rispettivi editori, degli obblighi stabiliti  dall'art.  11
          e'  condizione per accedere alle provvidenze previste dalla
          presente legge.
             Sono  soggetti  agli  obblighi  stabiliti dalla presente
          legge, con esclusione di quelli previsti dall'art. 17,  gli
          editori  delle  agenzie di stampa aventi i requisiti di cui
          al secondo comma dell'art. 27 nonche' le agenzie di  stampa
          di cui al quinto comma del medesimo art.  27.
             Gli  editori  di  cui  al  secondo  comma  del  presente
          articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal
          primo comma dell'art. 7, il proprio bilancio, redatto sulla
          base delle risultanze amministrative contabili.
             Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai
          primi tre commi del presente articolo e' stabilito  con  le
          stesse procedure di cui al primo comma dell'art. 7.
             L'adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal  presente
          articolo  e'  condizione  per  l'accesso  alle  provvidenze
          previste dalla presente legge.