Art. 12. 1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, quanto a lire 30 miliardi, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente". 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, valutato in lire 20 miliardi annui, per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Fondo per lo sviluppo economico e sociale". 3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nonche' dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, rispettivamente, le proiezioni relative agli anni 1991 e 1992 dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)" e l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in materia di editoria (contributi negli interessi)". 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 12: - Per l'art. 12 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 6.