Art. 12. 
  1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2  e  3,
valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1990, e in lire  50  miliardi
per  ciascuno  degli  anni  1991  e  1992,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando:  quanto  a
lire 20 miliardi, nel 1990, l'accantonamento "Ripiano debiti  settore
editoria (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 20  miliardi,  per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, quota delle proiezioni  relative  ai
medesimi anni  dell'accantonamento  "Costituzione  di  un  fondo  per
l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, quanto a lire
30 miliardi, per  ciascuno  degli  anni  1991  e  1992,  quota  delle
proiezioni   relative   ai    medesimi    anni    dell'accantonamento
"Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente". 
  2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5,  valutato
in lire 20 miliardi annui, per gli anni  1991  e  1992,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro,  all'uopo  utilizzando  quota
delle proiezioni relative ai medesimi anni dell'accantonamento "Fondo
per lo sviluppo economico e sociale". 
  3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, commi 1 e
2, valutato in lire 52 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e  1992,
nonche' dall'applicazione dell'articolo 6, comma 3, valutato in  lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991  e  1992,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  all'uopo   utilizzando,
rispettivamente,  le  proiezioni  relative  agli  anni  1991  e  1992
dell'accantonamento   "Ripiano   debiti   settore   editoria    (rate
ammortamento mutui)" e l'accantonamento "Rifinanziamento del fondo di
cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, in  materia
di editoria (contributi negli interessi)". 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 12:
             -  Per  l'art.  12  della  citata  legge n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 6.