Art. 2.
  1.  Il  termine  per la presentazione della dichiarazione di cui al
comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte
delle  imprese  radiofoniche  costituite  in  forma giuridica diversa
dalla societa' cooperativa, che  usufruiscono  dei  benefici  di  cui
all'articolo  11  della  stessa  legge,  e  che  hanno  presentato la
relativa domanda, e' riaperto per il periodo di tre mesi a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note agli articoli 2 e 3:
             -  Per  l'art.  9  della  citata  legge  n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.
             -  Per  l'art.  11  della  citata  legge n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.