Art. 2. 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla societa' cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, e' riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note agli articoli 2 e 3: - Per l'art. 9 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1. - Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.