Art. 3. 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa. 3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici: a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio; b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo; c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. 4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3. 5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgano pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale. 6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembe 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili. 7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento. 8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa; b) contributi variabili nelle seguenti misure: 1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie; 2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie. 9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8. 10. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. 11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10. 12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare il 60 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11. 13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico. 15. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Note agli articoli 2 e 3: - Per l'art. 9 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1. - Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1. Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 6 (Cooperative giornalistiche). - Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa' cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Ai fini della presente legge si intendono altresi' per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta legge 17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa' cooperativa composta da giornalisti e una societa' cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa. Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche' limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni. Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche' i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta. Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi. Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita' fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge. L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e' favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata. Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa' cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita' necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma". - Il testo dell'art. 52 della citata legge n. 416/1981 e' il seguente: "Art. 52 (Cooperative nel settore giornalistico). - Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano gia' costituite tra giornalisti e poligrafici nonche' le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data". - Il testo dell'art. 54 della citata legge n. 416/1981, come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137 (Modifiche alla legge n. 416/1981), e' il seguente: "Art. 54 (Disposizioni di attuazione). - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed e' istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27". - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 67/1987 e' il seguente: "Art. 10 (Contributi ad altri periodici). - 1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresi' alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che: a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9; b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio; c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8; d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali. 2. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo". - Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale), e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 20 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli. Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni". - Il testo del quinto comma dell'art. 7 della citata legge n. 416/1981, come modificato dall'art. 4 della citata legge n. 137/1983, e' il seguente: "I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicita', superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da societa' aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla commissione nazionale per le societa' e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicita'".