Art. 3. 
  1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o  periodici
di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25  febbraio  1987,  n.
67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma  2  dell'articolo  11
della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi  integrativi
pari a quelli risultanti dai predetti commi degli  articoli  9  e  11
della citata legge n. 67  del  1987,  sempre  che  tutte  le  entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei  costi  complessivi
dell'esercizio relativo  all'anno  1990,  compresi  gli  ammortamenti
risultanti a bilancio. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al  comma  8
sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che  siano
costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e
dell'articolo 52 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni,  o,  se  costituite  in  altra  forma  societaria,   a
condizione che la  maggioranza  del  capitale  sociale  sia  comunque
detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali  che  non  abbiano
scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti  anche  ai  giornali
quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca  nelle
regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige, nonche' ai periodici editi da cooperative di giornalisti,  ivi
comprese quelle di cui all'articolo 52 della citata legge n. 416  del
1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il  31
dicembre 1980. Nel caso dei periodici si  applicano  i  limiti  e  le
riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a)  e  b).  Le
imprese di cui al presente comma devono essere costituite  da  almeno
tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque  anni.  Tali
contributi sono  concessi  limitatamente  ad  una  sola  testata  per
ciascuna impresa. 
  3. A decorrere dal  1°  gennaio  1991,  alle  imprese  editrici  di
periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o  enti
morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale  delle
quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali  che  non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia
stampata fino a 40 mila copie di  tiratura  media,  indipendentemente
dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma  devono
essere costituite da almeno tre anni ovvero editare  testate  diffuse
da almeno cinque anni. I contributi di cui  al  presente  comma  sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici: 
    a)  non  abbiano  acquisito,   nell'anno   precedente,   introiti
pubblicitari superiori complessivamente al 40 per  cento  dei  costi,
compresi  gli  ammortamenti,  dell'impresa   per   l'anno   medesimo,
risultanti dal bilancio; 
    b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo; 
    c) abbiano pubblicato  nei  due  anni  antecedenti  l'entrata  in
vigore  della  presente  legge  e  nell'anno   di   riferimento   dei
contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata  per
i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali  e  9  per  i
mensili. 
  4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile  1983,
n.  137,  esprime   parere   sull'accertamento   della   tiratura   e
sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi  disposti
dal comma 3. 
  5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi  2
e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,  lo  statuto  della
societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino
allo scioglimento della  societa'  stessa.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 della presente legge si applicano anche  alle  imprese
editrici  di  giornali  quotidiani  e  periodici  che  gia'   abbiano
presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli  9
e 10 della citata legge n. 67  del  1987.  Non  possono  percepire  i
contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano  collegate
con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici  ovvero
con imprese che raccolgano pubblicita' per la testata  stessa  o  per
altri giornali  quotidiani  o  periodici.  Non  possono  percepire  i
suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese
titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il
cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa
editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso  in  cui  tra  i
soci e gli amministratori dell'impresa  editoriale  figurino  persone
fisiche nella medesima condizione contrattuale. 
  6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo  contributo  la
societa'  proceda  ad  operazioni  di  riduzione  del  capitale   per
esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o  comunque  operi
il conferimento di azienda in societa' il cui statuto  non  contempli
l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare  in  conto
entrate  al  Ministero  del  tesoro  una  somma  pari  ai  contributi
disposti, aumentati degli interessi calcolati  al  tasso  doppio  del
tasso  di  riferimento  di  cui  all'articolo  20  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 9 novembe  1976,  n.  902,  e  successive
modificazioni,  a  partire  dalla  data  di   ogni   riscossione,   e
capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la  societa'  sia
posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate  al  Ministero
del tesoro una somma parimenti calcolata  nei  limiti  del  risultato
netto  della  liquidazione,  prima  di  qualunque  distribuzione   od
assegnazione. Una somma parimenti  calcolata  dovra'  essere  versata
dalla societa' quando, nei dieci anni dalla  riscossione  dell'ultimo
contributo, dai bilanci annuali o  da  altra  documentazione  idonea,
risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili. 
  7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che
gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa  editoriale,  acquisiti
nell'anno  precedente,  non  superino  il  40  per  cento  dei  costi
complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo,
compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono  comprese
tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui
al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento. 
  8. I contributi alle imprese  editrici  di  cui  al  comma  2  sono
determinati nella seguente misura: 
    a) un contributo fisso annuo di importo  pari  al  30  per  cento
della media  dei  costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi  due
esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2
miliardi per ciascuna impresa; 
    b) contributi variabili nelle seguenti misure: 
      1) lire 500 milioni  all'anno  da  10.000  a  30.000  copie  di
tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno,  ogni  10.000
copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie; 
      2) lire 200 milioni all'anno, ogni  10.000  copie  di  tiratura
media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 
      3) lire 100 milioni all'anno, ogni  10.000  copie  di  tiratura
media giornaliera, oltre le 250.000 copie. 
  9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non  puo'
comunque superare  il  60  per  cento  della  media  dei  costi  come
determinati dal medesimo comma 8. 
  10. A decorrere dal 1°  gennaio  1991,  alle  imprese  editrici  di
quotidiani o  periodici  che,  anche  attraverso  esplicita  menzione
riportata in testata, risultino essere organi  o  giornali  di  forze
politiche che abbiano, alla data  del  30  giugno  1991,  un  proprio
rappresentante in almeno un ramo  del  Parlamento  e  nel  Parlamento
europeo, e' corrisposto: 
    a) un contributo fisso annuo di importo  pari  al  40  per  cento
della media  dei  costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi  due
esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2
miliardi e 500 milioni per i quotidiani e  lire  600  milioni  per  i
periodici; 
    b)  un  contributo  variabile,  calcolato  secondo  i   parametri
previsti dal comma 8, per i  quotidiani,  ridotto  ad  un  sesto,  un
dodicesimo od un ventiquattresimo  rispettivamente  per  i  periodici
settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti  periodici  viene
comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso
di tirature medie superiori alle 10.000 copie. 
  11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie  siano
inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli
ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle  lettere
a) e b) del comma 10. 
  12. La somma dei contributi previsti dai commi 10  e  11  non  puo'
comunque superare il 60 per cento dei  costi,  come  determinati  dai
medesimi commi 10 e 11. 
  13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di  cui  all'articolo  4
sono  concessi  a  condizione  che  le  imprese  non  fruiscano,  ne'
direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7
e 8, ed a condizione che i contributi di  cui  ai  commi  stessi  non
siano percepiti da imprese da esse controllate o che  le  controllano
ovvero che siano controllate dalle  stesse  imprese  o  dagli  stessi
soggetti che le controllano. 
  14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di  cui  all'articolo  4
sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico  o
una impresa  radiofonica,  qualora  siano  espressione  dello  stesso
partito politico. 
  15. Le imprese editrici di cui al presente articolo  sono  comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo  7  della
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato  dall'articolo  4  della
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi
delle vendite. Sono soggette agli obblighi  medesimi,  a  prescindere
dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di  cui  al
comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
 
          Note agli articoli 2 e 3:
             -  Per  l'art.  9  della  citata  legge  n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.
             -  Per  l'art.  11  della  citata  legge n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.
          Note all'art. 3:
             -   Il   testo  dell'art.  6  della  legge  n.  416/1981
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria), e successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art.  6  (Cooperative  giornalistiche). - Ai fini della
          presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono
          le  societa' cooperative composte di giornalisti costituite
          ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice  civile,
          iscritte  nel  registro  prefettizio di cui all'articolo 13
          del  decreto  legislativo  14  dicembre  1947,   n.   1577,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
          n. 302, modificato dall'articolo 6 della legge 17  febbraio
          1971, n. 127.     Ai fini della presente legge si intendono
          altresi'  per   cooperative   giornalistiche   i   consorzi
          costituiti,  ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto
          legislativo  14  dicembre   1947,   n.   1577,   modificato
          dall'articolo  5  della predetta legge 17 febbraio 1971, n.
          127, tra una societa' cooperativa composta da giornalisti e
          una societa' cooperativa composta da lavoratori del settore
          non giornalisti che  intendono  partecipare  alla  gestione
          dell'impresa.           Gli   statuti   debbono   contenere
          espressamente le clausole  indicate  nell'articolo  26  del
          medesimo  decreto  legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive   modificazioni,   e   possono   prevedere    la
          partecipazione  di  altri  lavoratori  del settore, nonche'
          limiti delle quote sociali in  misura  maggiore  di  quella
          prevista  dalle  vigenti  disposizioni.       Ai fini della
          presente  legge  le  cooperative  di   giornalisti   devono
          associare  almeno  il  cinquanta  per cento dei giornalisti
          dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto
          nazionale  di  lavoro giornalistico e clausola di esclusiva
          con le  cooperative  medesime,  ovvero,  nel  caso  di  cui
          all'articolo  precedente,  con l'impresa cessata ovvero che
          abbia cessato la pubblicazione della testata.  Gli  statuti
          debbono   consentire   la  partecipazione  alle  rispettive
          cooperative degli  altri  giornalisti  dell'impresa  aventi
          analogo  rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne
          facciano richiesta. Negli altri casi,  per  l'ammissione  a
          socio  della  cooperativa,  valgono  le  norme generali del
          codice  civile,  nonche'  i  particolari  requisiti  e   le
          procedure  ordinarie  in  materie  stabilite  dagli statuti
          stessi.     Le cooperative dei lavoratori devono  associare
          almeno   il  cinquanta  per  cento  dei  lavoratori  aventi
          contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel  caso  di
          cui  al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero
          che abbia  cessato  la  pubblicazione  della  testata  e  i
          relativi  statuti devono consentire la partecipazione degli
          altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta.
              Tutte   le  designazioni  di  organi  collegiali  delle
          cooperative avvengono per voto personale, uguale e  segreto
          e  limitato ad una parte degli eligendi.     Per l'adozione
          delle  decisioni  di   cui   all'articolo   precedente,   i
          rappresentanti  sindacali  aziendali  ovvero  un  terzo dei
          giornalisti convocano l'assemblea  dei  giornalisti  stessi
          nelle  forme  e con le modalita' fissate dalle disposizioni
          di attuazione della presente legge.        L'assemblea  dei
          giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello
          nominale, a maggioranza assoluta degli aventi  diritto.  Se
          la   decisione   e'  favorevole  all'acquisto,  l'assemblea
          nomina, con  voto  limitato,  uguale  e  segreto  i  propri
          rappresentanti,   i   quali   curano   tutte  le  attivita'
          necessarie per la  costituzione  della  cooperativa  e  per
          l'acquisto  della  testata.     Nel caso in cui l'assemblea
          dei  giornalisti  decida  l'acquisto   della   testata,   i
          dipendenti  non giornalisti sono convocati in assemblea dai
          loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un  terzo
          dei  dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale
          e  a  maggioranza  assoluta  degli   aventi   diritto,   la
          costituzione  di  una  societa' cooperativa per partecipare
          alla  gestione   dell'impresa   giornalistica.   Ove   tale
          decisione  venga  adottata,  l'assemblea  nomina,  con voto
          limitato, uguale e  segreto,  i  propri  rappresentanti,  i
          quali   curano   tutte   le  attivita'  necessarie  per  la
          costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa  con
          i  rappresentanti  della  cooperativa fra giornalisti, alla
          costituzione del consorzio di cui al secondo comma".
             -  Il  testo dell'art. 52 della citata legge n. 416/1981
          e' il seguente:
             "Art.  52  (Cooperative nel settore giornalistico). - Ai
          fini della presente  legge  si  intendono  per  cooperative
          giornalistiche  anche  quelle che entro il 31 dicembre 1980
          risultano gia' costituite  tra  giornalisti  e  poligrafici
          nonche' le cooperative femminili aderenti alle associazioni
          nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche
          se  costituite  da non giornalisti professionisti, editrici
          di giornali regolarmente registrati presso  la  cancelleria
          del tribunale entro la stessa data".
             -  Il testo dell'art. 54 della citata legge n. 416/1981,
          come modificato dall'art. 11 della legge 30 aprile 1983, n.
          137 (Modifiche alla legge n. 416/1981), e' il seguente:
             "Art. 54 (Disposizioni di attuazione). - Con decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          stesso, sentito il parere espresso, nei  termini  stabiliti
          dai   regolamenti   delle   due  Camere,  dalle  competenti
          commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica,  sono emanate le disposizioni di
          attuazione  della  presente  legge  ed  e'  istituita   una
          commissione   tecnica   consultiva,  rappresentativa  delle
          categorie   operanti   nel   settore   della    stampa    e
          dell'editoria.    Detta    commissione    esprime    pareri
          sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani  e
          sull'accertamento   dei   requisiti   di   ammissione  alle
          provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27".
             - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 67/1987 e'
          il seguente:
             "Art.  10  (Contributi  ad altri periodici). - 1. Per il
          quinquennio 1986-1990 i contributi di  cui  all'articolo  8
          sono corrisposti altresi' alle imprese editrici di giornali
          plurisettimanali, settimanali o quindicinali  a  condizione
          che:
               a)  abbiano  un  assetto  proprietario che risponda ai
          caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al  comma
          2 dell'articolo 9;
               b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti
          pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei
          costi,  compresi  gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno
          medesimo, risultanti dal bilancio;
               c)  editino  giornali  con  caratteristiche editoriali
          analoghe  a  quelle   tipiche   dei   quotidiani   di   cui
          all'articolo 8;
               d)   abbiano   pubblicato  nei  due  anni  antecedenti
          l'entrata in vigore della presente  legge  e  nell'anno  di
          riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
          per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e
          18 per i quindicinali.
             2.  La  commissione di cui all'articolo 54 della legge 5
          agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della
          tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai
          contributi disposti dagli articoli 9 e 17,  oltre  che  dal
          presente articolo".
             -   Il   testo  dell'art.  20  del  D.P.R.  n.  902/1976
          (Disciplina del credito agevolato al settore  industriale),
          e successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art. 20 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il
          tasso  di  riferimento  e'  determinato  con  decreto   del
          Ministro    per    il    tesoro,    sentito   il   Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio.
             Successivamente,    tale   tasso   di   riferimento   si
          modifichera'   automaticamente    e    periodicamente    in
          connessione con il variare del costo di provvista dei fondi
          per  la  concessione  dei  finanziamenti  sostenuti   dagli
          istituti di credito a medio termine.
             Le  modalita'  delle variazioni automatiche del tasso di
          riferimento sono fissate con decreto del  Ministro  per  il
          tesoro,   sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il
          credito e il risparmio.
             Qualora  il  tasso  di  riferimento  per  effetto  delle
          variazioni automatiche di adeguamento al costo  del  denaro
          dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20
          per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro  per
          il  tesoro  con  proprio  decreto, previa deliberazione del
          Comitato interministeriale per il credito e  il  risparmio,
          modifichera',  ferma restando la proporzione tra le diverse
          zone, la misura dei tassi  agevolati  d'interesse  prevista
          nei precedenti articoli.
             Ai  fini  del  parere o della deliberazione del Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,   si
          applica,   nei   casi   d'urgenza,   l'art.  14  del  regio
          decreto-legge  12  marzo  1936,  n.   375,   e   successive
          modificazioni e integrazioni".
             -  Il  testo  del  quinto comma dell'art. 7 della citata
          legge n.   416/1981,  come  modificato  dall'art.  4  della
          citata legge n. 137/1983, e' il seguente:
             "I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle
          vendite,  anche  in  abbonamento,  dei  quotidiani   editi,
          escluso  il fatturato della pubblicita', superiori a cinque
          miliardi  di  lire,  devono,  a  decorrere   dall'esercizio
          dell'anno  1983,  essere  certificati  da societa' aventi i
          requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del  Presidente
          della   Repubblica   31   marzo   1975,  n.  136,  all'uopo
          autorizzate dalla commissione nazionale per le  societa'  e
          la  borsa.   Per  i  ricavi  annui  netti  delle vendite si
          intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei
          quotidiani  editi,  dedotto  l'aggio  ai distributori ed ai
          rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicita'".