Art. 4. 
  1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, viene corrisposto, a  cura  del
Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, un contributo annuo  pari  al  70  per  cento
della media  dei  costi  risultanti  dai  bilanci  degli  ultimi  due
esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4
miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino  essere  organi  di
partiti politici rappresentati in almeno un  ramo  del  Parlamento  e
che: 
    a) abbiano registrato la testata giornalistica  trasmessa  presso
il competente tribunale; 
    b) trasmettano quotidianamente propri  programmi  informativi  su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
culturali per non meno del 50 per cento  delle  ore  di  trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20; 
    c)   non   siano   editori   o   controllino,   direttamente    o
indirettamente,  organi  di  informazione   di   cui   al   comma   6
dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 
  2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate  pubblicitarie  siano
inferiori al 25 per cento dei costi di  esercizio  annuali,  compresi
gli ammortamenti, e' concesso  un  ulteriore  contributo  integrativo
pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1.  La  somma  di
tutti i contributi non puo' comunque  superare  l'80  per  cento  dei
costi come determinati al medesimo comma 1. 
  3. Le imprese di cui  al  comma  1  hanno  diritto  alle  riduzioni
tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n.  416,
e successive modificazioni, applicate con le stesse  modalita'  anche
ai  consumi  di  energia  elettrica,  ai  canoni  di  noleggio  e  di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di  qualsiasi  tipo,  ivi
compresi i  sistemi  via  satellite,  nonche'  alle  agevolazioni  di
credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987,  n.  67,
ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11
della medesima legge n. 67 del 1987. 
  4. I metodi e le procedure  per  l'accertamento  del  possesso  dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo,
nonche' per  la  verifica  periodica  della  loro  persistenza,  sono
disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  234
del 7 ottobre 1987. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Per  l'art.  9  della  citata  legge  n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.
             -  Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 416/1981,
          e' il seguente:
             "Art.  28  (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e
          dei trasporti). - A far data  dal  trimestre  successivo  a
          quello  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, le
          tariffe telefoniche,  fatturate  sulla  base  dei  relativi
          decreti,  per  le imprese editrici iscritte nel registro di
          cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle  testate
          con  periodicita'  effettiva di almeno nove numeri all'anno
          da esse edite, sono ridotte del  cinquanta  per  cento.  La
          riduzione,  che  assorbe  le agevolazioni riconosciute alla
          stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  si  applica  dietro
          documentata  richiesta  degli aventi diritto, in aggiunta a
          tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme  di
          forfettizzazione  attualmente esistenti, mediante riduzione
          delle relative somme riportate in bolletta  o  diversamente
          fatturate,  esclusi  i  prelievi  fiscali.        La stessa
          riduzione di cui al comma  precedente  si  applica  per  la
          cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione
          telefotografica,    telegrafica,    fototelegrafica     per
          trasmissioni  in  fac-simile  a  distanza  delle pagine del
          giornale e delle telefoto per trasmissioni  in  simultanea,
          telegrafiche   e   fototelegrafiche   con   apparecchiature
          multiplex, nonche' alle tariffe telex e  telegrafiche.   Il
          Ministro   delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  e'
          autorizzato a praticare in favore delle imprese di  cui  al
          primo  comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe
          periodiche   spedite    in    abbonamento    postale.    La
          classificazione  delle  stampe  ai  fini  dell'applicazione
          della tariffa  ridotta  prevista  dall'articolo  56,  primo
          comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156,  non  puo'  essere
          fatta   in   base  ad  elementi  diversi  da  quello  della
          periodicita' della loro pubblicazione, salvo per quelle  di
          cui  all'articolo  10,  comma 1, lettera c), della legge 25
          febbraio 1987, n. 67, che  saranno  inserite  nello  stesso
          gruppo  di  spedizione  in abbonamento postale dei giornali
          quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento
          di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  di  cui  al
          presente  comma  sono  comunicati al Garante dell'editoria,
          che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della  relazione
          semestrale.          Le  riduzioni  tariffarie  di  cui  ai
          precedenti commi sono estese,  in  quanto  applicabili,  al
          servizio  di spedizione delle rese.     Le riduzioni di cui
          ai commi precedenti si applicano con decorrenza  dal  primo
          giorno del mese successivo a quello della richiesta.     Il
          Ministro  delle  poste   e   delle   telecomunicazioni   e'
          autorizzato  ad  istituire  sulla  rete  nazionale  servizi
          speciali di trasporti  aerei,  terrestri  e  marittimi  dei
          giornali  quotidiani e periodici.  Analoghi servizi possono
          essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
          ferroviario ed automobilistico.     Il Ministro delle poste
          e delle  telecomunicazioni  e'  autorizzato,  altresi',  ad
          istituire  sale  stampa,  destinandovi  appositi  locali  e
          proprio  personale.  E'  autorizzato  inoltre  a  porre   a
          disposizione   dell'Associazione  della  stampa  estera  in
          Italia un'idonea sede e proprio personale.        Eventuali
          adeguamenti  tariffari  per la spedizione a mezzo posta dei
          giornali  quotidiani  e  periodici,  editi  dalle   imprese
          iscritte  nel  registro  di  cui  all'articolo  11, possono
          essere disposti previo parere della commissione tecnica  di
          cui  all'articolo  54.        Le  compensazioni finanziarie
          derivanti dalle riduzioni tariffarie  di  cui  al  presente
          articolo  sono  effettuate  dal  Ministero  del  tesoro nei
          confronti delle amministrazioni  pubbliche,  anche  per  le
          somme  da  rimborsare  da  queste  alle rispettive societa'
          concessionarie in conseguenza delle suddette  agevolazioni.
          L'importo  delle  compensazioni relative ai servizi gestiti
          dall'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni
          e'  stabilito  nella  misura  di  lire  50  miliardi  annui
          indipendentemente da eventuali  adeguamenti  delle  tariffe
          dei servizi stessi.
             Sono  escluse  dalle  agevolazioni  tariffarie di cui al
          presente articolo  le  stampe  propagandistiche  contenenti
          pubblicita'  relativa  alle  vendite  per corrispondenza ai
          cataloghi relativi alle  vendite  stesse.  Alle  suindicate
          stampe  si  applicano  le  tariffe  di  cui  al decreto del
          Presidente della Repubblica 29  ottobre  1976,  n.  726,  e
          successive modificazioni".
             - Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 67/1987 e'
          il seguente:
             "Art. 20 (Finanziamenti agevolati). - 1. Le disposizioni
          di cui agli articoli 29, 30, 31, 32  e  33  della  legge  5
          agosto   1981,   n.   416,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, sono prorogate per il quinquennio  1986-1990.
             2.  Le  disposizioni  richiamate  dal  comma  precedente
          possono trovare applicazione a favore di  imprese  editrici
          di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e
          di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della
          legge  5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese
          per  l'utilizzazione  dei   servizi   dei   satelliti   per
          telecomunicazioni.
             3.  Nel  caso  di  formazione di consorzi tra imprese ai
          fini  dell'utilizzazione  dei  servizi  dei  satelliti  per
          telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni
          richiamate dal comma 1 si applicano nella misura  stabilita
          per   le   cooperative   giornalistiche   al   sesto  comma
          dell'articolo 30 e al primo comma  dell'articolo  31  della
          legge  5  agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e
          integrazioni.
             4.  E'  autorizzata  la spesa di 15 miliardi di lire per
          ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi
          per  ciascuno  degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale
          ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui  al  primo
          comma  dell'art.  29  della  legge 5 agosto 1981, n. 416, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente  i
          contributi  in  conto interessi a carico del bilancio dello
          Stato  sui  finanziamenti  destinati  allo  sviluppo  della
          stampa quotidiana e periodica.
             5.  La  gestione  del fondo di cui al presente articolo,
          nonche' di quello istituito ai  sensi  dell'art.  33  della
          legge 5 agosto 1981, n.  416, come modificato dalla legge 4
          agosto 1984, n. 428, sara'  effettuata  con  l'applicazione
          delle  norme  generali della contabilita' di Stato, emanate
          con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
             6.  Il  secondo  comma  dell'articolo  30  della legge 5
          agosto 1981, n.  416, e' sostituito dal seguente:
             'I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          riservati alle imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,
          alle  imprese  editrici di giornali periodici, alle agenzie
          nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la
          cui   attivita'   esclusiva  o  prevalente  consiste  nella
          produzione dei giornali quotidiani e periodici'.
             7. E' data precedenza nella valutazione delle domande di
          finanziamento di cui al  presente  articolo,  alle  imprese
          costituite   in   forma   cooperativa  e  ai  consorzi  fra
          cooperative di cui all'articolo  6  della  legge  5  agosto
          1981,   n.  416,  come  modificato  dall'articolo  4  della
          presente legge.
             8.  Il  limite  massimo di finanziamento assistibile, di
          cui al settimo comma dell'art.  30  della  legge  5  agosto
          1981, n. 416, e' aumentato a 15 miliardi.
             9.  L'undicesimo  comma  dell'articolo  30 della legge 5
          agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
             'Alle  imprese  di  cui  al  secondo  e  terzo comma che
          intendano effettuare  investimenti  con  il  sistema  della
          locazione  finanziaria  possono essere accordati contributi
          in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29'.
             10.  Al  secondo  comma  dell'articolo  32 della legge 5
          agosto 1981, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:
              'h)   un   rappresentante  degli  editori  di  giornali
          quotidiani;
               i)   un  rappresentante  degli  editori  dei  giornali
          periodici;
               l)  un  rappresentante  delle organizzazioni sindacali
          dei giornalisti;
               m)   un   rappresentante  dei  lavoratori  poligrafici
          (designato,  con  cadenza  annuale,  dalle   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative)'.
             11.  All'articolo  30 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
          nel terzo comma, dopo le parole 'imprese editrici di libri'
          sono   inserite   le   seguenti:   'nonche'   alle  imprese
          stampatrici di libri, in misura proporzionale al  fatturato
          relativo ai libri, sul fatturato complessivo'".
             -  Per  l'art.  11  della  citata  legge n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.
             -   Il   D.P.C.M.  15  settembre  1987,  n.  410,  reca:
          "Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento
          del  possesso  dei  requisiti  per l'accesso da parte delle
          imprese radiofoniche di informazione  alle  provvidenze  di
          cui  all'art.  11  della  legge  25  febbraio  1987, n. 67,
          nonche' per la verifica periodica della loro  persistenza".