Art. 4. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.
Note all'art. 4: - Per l'art. 9 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 416/1981, e' il seguente: "Art. 28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti). - A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate sulla base dei relativi decreti, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicita' della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. E' autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale. Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi. Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 67/1987 e' il seguente: "Art. 20 (Finanziamenti agevolati). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990. 2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni. 3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. 4. E' autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica. 5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonche' di quello istituito ai sensi dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla legge 4 agosto 1984, n. 428, sara' effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilita' di Stato, emanate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: 'I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici'. 7. E' data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge. 8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aumentato a 15 miliardi. 9. L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: 'Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29'. 10. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere: 'h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani; i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici; l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)'. 11. All'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel terzo comma, dopo le parole 'imprese editrici di libri' sono inserite le seguenti: 'nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo'". - Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1. - Il D.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, reca: "Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza".