Art. 5.
  1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della
legge 5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive  modificazioni,  sono
prorogate  per il quinquennio 1991-1995. A tal fine e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1991
al 2000.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 416/1981,
          e successive modificazioni, e' il seguente:       "Art.  29
          (Programmi   ammessi  al  finanziamento  agevolato).  -  E'
          istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          un  fondo  per i contributi in conto interesse a carico del
          bilancio  dello  Stato  sui  finanziamenti  destinati  allo
          sviluppo  del  settore  della stampa quotidiana e periodica
          secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente
          articolo e nei successivi.     I programmi finanziabili con
          il contributo dello  Stato  di  cui  al  presente  articolo
          devono  contenere  indicazioni  analitiche  su:       1) la
          situazione patrimoniale dell'impresa;     2) la descrizione
          particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai
          fini    della    realizzazione    delle    iniziative    di
          ristrutturazione    tecnico-produttiva,    dello   sviluppo
          economico-produttivo  con   l'indicazione   analitica   dei
          finanziamenti   necessari   per   ciascuna  delle  predette
          finalita';       3)  i  tempi  entro  i  quali  le  imprese
          prevedono  di  raggiungere  l'obiettivo del programma ed il
          complesso delle  iniziative  di  carattere  finanziario  ed
          industriale,   ivi   compreso   il   ricorso   alle   altre
          agevolazioni di cui  alla  presente  legge,  attraverso  le
          quali  si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto".
          Con legge n. 428/1984, recante integrazione del fondo per i
          contributi  sui  finanziamenti  allo  sviluppo  del settore
          della stampa quotidiana e periodica,  di  cui  all'art.  29
          della  legge 5 agosto 1981, n. 416, e' stata autorizzata la
          spesa  di  lire  10  miliardi  per  ciascuno   degli   anni
          finanziari  dal  1984  al  1993, quale ulteriore contributo
          dello Stato sul fondo.     - Il testo  dell'art.  30  della
          citata legge n. 416/1981, e successive modificazioni, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.     30     (Finanziamenti     per    ristrutturazione
          economico-produttiva). - I  programmi  di  ristrutturazione
          economico-produttiva   possono   prevedere   esclusivamente
          iniziative comprese tra le seguenti:
               a)   l'acquisto,  l'installazione,  il  potenziamento,
          l'ampliamento   e   l'ammodernamento   delle   attrezzature
          tecniche   e   degli   impianti  di  composizione,  stampa,
          confezione,   magazzinaggio,   teletrasmissione   e   degli
          impianti  di  alta  e  bassa  frequenza  delle  imprese  di
          radiodiffusione sonora, nonche' l'acquisto, la  costruzione
          e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;
               b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione
          basati  sull'impiego  di  elaborati  ed  elaborazione   dei
          programmi necessari per renderli operativi;
               c)   riqualificazione   del   personale  connessa  con
          l'introduzione di nuove tecnologie;
               d)  costituzione  delle  scorte  di materie prime e di
          materiale da  impiegare  nella  produzione,  necessari  per
          assicurare la regolarita' e continuita' di questa;
               e)   realizzazione   di   nuove  testate  o  di  nuove
          iniziative  editoriali,  anche  nell'ambito  delle  testate
          esistenti,  con  esclusione  delle  spese correnti connesse
          alla loro pubblicazione.
             I   finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          riservati alle imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,
          alle  imprese  editrici di giornali periodici, alle agenzie
          nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la
          cui   attivita'   esclusiva  o  prevalente  consiste  nella
          produzione dei giornali  quotidiani  e  periodici.        I
          finanziamenti  di  cui al primo comma del presente articolo
          possono essere concessi  anche  alle  imprese  editrici  di
          libri  nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura
          proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato
          complessivo  per  le  iniziative comprese tra quelle di cui
          alle lettere a), b) e c). Si applicano le  disposizioni  di
          cui  al  quinto,  settimo,  nono  e  decimo  comma.       I
          finanziamenti di cui al presente  articolo  possono  essere
          accordati   alle  imprese  di  distribuzione  della  stampa
          quotidiana e periodica solo  per  iniziative  comprese  tra
          quelle  di  cui  alle lettere a), b) e c) del primo comma e
          connesse all'attivita' delle imprese beneficiarie,  nonche'
          per  l'acquisto  di mezzi di trasporto. E' data precedenza,
          nella concessione dei  contributi  sui  finanziamenti  alle
          imprese  di  distribuzione, a quelli destinati alle imprese
          costituite in forma cooperativa o  consortile  tra  imprese
          editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.
            La quota degli  investimenti  e  delle  altre  iniziative
          previste  nel  primo comma assistita da contributo in conto
          interessi non puo'  superare  il  settanta  per  cento  del
          complesso  delle  spese previste per la loro realizzazione,
          ivi comprese quelle indicate nel primo comma  dell'articolo
          16  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
          1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale
          delle  scorte in misura non superiore al quaranta per cento
          degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.       Il
          limite  percentuale  della  quota  di  investimenti e delle
          altre iniziative assistita da contributo in conto interessi
          e'  elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui
          all'articolo 6.      Il  limite  massimo  di  finanziamento
          assistibile  dal contributo in conto interessi e' stabilito
          in lire 10 miliardi per ogni operazione.     Per  il  primo
          biennio  decorrente  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge  e'  ammissibile  a  contributo  una   sola
          operazione  ai sensi del presente articolo per ogni testata
          di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di
          giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o
          per ogni impresa la cui attivita'  esclusiva  o  prevalente
          consiste  nella  stampa  di  giornali  o  per  ogni impresa
          editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della
          stampa  quotidiana  e  periodica.     La durata massima dei
          finanziamenti e' fissata in anni dieci.     Gli istituti  e
          le  aziende  di  credito  abilitati  all'esercizio  a medio
          termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952,
          n.   949,  sono  autorizzati  ad accordare, nel quinquennio
          decorrente dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,   anche   in   deroga   alle   vigenti  disposizioni
          legislative e statutarie che ne definiscono  i  compiti  di
          istituto,  i finanziamenti di cui al presente articolo.
          Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che  intendano
          effettuare  investimenti  con  il  sistema  della locazione
          finanziaria possono essere accordati  contributi  in  conto
          canoni  a  valere  sul  fondo di cui all'articolo 29.     I
          contributi in conto  canoni  non  possono  comunque  essere
          superiori  all'importo dei contributi in conto interessi di
          cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i
          limiti  di cui ai commi dal quinto al nono.     I contratti
          di locazione finanziaria hanno durata decennale.        Per
          operazioni  di locazione finanziaria si intendono quelle di
          cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2  maggio
          1976,  n.  183".       - Il testo dell'art. 31 della citata
          legge  n.  416/1981,  e  successive  modificazioni,  e'  il
          seguente:           "Art.   31   (Durata  e  modalita'  dei
          finanziamenti).  -  Ai  finanziamenti  concessi  ai   sensi
          dell'articolo  precedente  si  applica  il  tasso  annuo di
          interesse, comprensivo di ogni spesa ed  onere  accessorio,
          pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui
          all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le
          cooperative giornalistiche  di  cui  all'articolo  6  della
          presente  legge.       La durata dei finanziamenti non puo'
          superare i dieci anni, di cui non piu' di due di utilizzo o
          preammortamento.  La durata del finanziamento, le modalita'
          di ammortamento e le altre condizioni  sono  stabilite  per
          ciascuna   operazione   all'atto   della   concessione  dei
          contributi.     Per la liquidazione dei contributi in conto
          interessi  si  applicano  le disposizioni di cui al primo e
          secondo comma dell'articolo 11 del decreto  del  Presidente
          della   Repubblica  9  novembre  1976,  n.  902.        Gli
          adempimenti  a  carico  delle  imprese  finanziate,   degli
          istituti  e  delle aziende di credito, nonche' le modalita'
          di esecuzione sono determinati, entro tre mesi  dalla  data
          di  entrata in vigore della presente legge, con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro".       - Il testo dell'art. 32 della
          citata legge n.  416/1981,  come  modificato  dall'art.  20
          della citata legge n. 67/1987 e della presente legge, e' il
          seguente:     "Art. 32 (Dotazione  finanziaria  e  gestione
          del  fondo  per il finanziamento agevolato). - Le dotazioni
          finanziarie del fondo di cui al primo comma  dell'art.  29,
          per  il  quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre  1971,  n.  1041,  sono
          costituite  da un contributo dello Stato di cinque miliardi
          di lire  per  il  primo  esercizio  finanziario  successivo
          all'entrata  in vigore della presente legge, dieci miliardi
          di  lire  per  ciascuno  dei   nove   esercizi   finanziari
          successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio
          finanziario.     I relativi ordini di pagamento sono emessi
          dal   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  o  dal
          Sottosegretario da lui designato, su conforme  delibera  di
          un comitato composto da:
               a)  un  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
               b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
               c)  un  Sottosegretario  di  Stato per l'industria, il
          commercio e l'artigianato;
               d)  tre  esperti  in materia di editoria, nominati dal
          Presidente del Consigli dei Ministri, sentite le competenti
          commissioni  permanenti  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato della Repubblica, che esprimono  il  proprio  parere
          nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
               e)  il direttore generale delle informazioni, editoria
          e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un  suo
          delegato;
               f)  il  ragioniere  generale  dello  Stato,  o  un suo
          delegato;
               g)   il  direttore  generale  del  tesoro,  o  un  suo
          delegato;
               h)   un   rappresentante  degli  editori  di  giornali
          quotidiani;
               i)   un   rappresentante  degli  editori  di  giornali
          periodici;
               l)  un  rappresentante  delle organizzazioni sindacali
          dei giornalisti;
               m)   un   rappresentante  dei  lavoratori  poligrafici
          (designato,  con  cadenza  annuale,  dalle   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative);
               n) un rappresentante degli editori radiofonici.
             Il  comitato  di  cui  sopra e' nominato con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso  la
          direzione   generale   delle   informazioni,   editoria   e
          proprieta' letteraria, artistica e  scientifica.        Per
          l'adozione  di  delibere  concernenti  la  concessione  del
          contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi  a
          imprese  editrici di libri, il comitato e' integrato da due
          esperti in  materia  di  editoria  libraria,  nominati  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri".      - Il testo
          dell'art. 33 della citata legge n. 416/1981,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:     "Art. 33 (Fondo centrale
          di garanzia)  -  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri   -   Direzione  generale  delle
          informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e
          scientifica,   un   fondo   centrale   di  garanzia  per  i
          finanziamenti di importo non superiore a 1.500  milioni  di
          lire,  concessi  in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici
          di cui allo stesso articolo.  A  tal  fine  e'  autorizzata
          apposita  gestione  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 25
          novembre 1971, n. 1041.     La garanzia  sul  fondo  e'  di
          natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed
          aziende  di  credito  su  richiesta  dei  medesimi  o   dei
          beneficiari dei finanziamenti.     La garanzia del fondo si
          applica con le stesse modalita' previste  dal  primo  comma
          dell'art.   20  della  legge  12  agoso  1977,  n.  675,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.     La  dotazione
          finanziaria del fondo e' costituita:
              1)  dalle  somme  che  gli  istituti  erogatori  devono
          versare in misura corrispondente alla trattenuta  che  essi
          sono  tenuti  ad  operare  una  volta tanto, all'atto della
          erogazione,  sull'importo  originario   dei   finanziamenti
          concessi,  limitatamente  ai primi 3.000 milioni di ciascun
          finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
              2)   da   contributi  posti  a  carico  degli  istituti
          erogatori di importo pari a quello stabilito  dal  CIPI  ai
          sensi  della lettera b) del quinto comma dell'art. 20 della
          legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12-  bis
          del  decreto-legge  30  gennaio 1979, n.  23, convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;
              3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per
          ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi  alla
          entrata in vigore della presente legge;
              4)  dagli  interessi  maturati sulle disponibilita' del
          fondo".