Art. 7. 
  1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
testata radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso  il  competente
tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che
trasmettano   quotidianamente   propri   programmi   informativi   su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
letterari, per non meno del 25 per cento delle  ore  di  trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a  decorrere  dal  1
gennaio 1991: 
    a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni,  applicate  con  le
stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni  di
noleggio  e  di  abbonamento  ai  servizi  di  telecomunicazione   di
qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; 
    b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai
servizi di tre agenzie  di  informazione  a  diffusione  nazionale  o
regionale". 
 
          Note all'art. 7: 
             - Per l'art. 11 della citata  legge  n.  67/1987,  cosi'
          come modificato dalla presente legge, vedi precedente  nota
          all'art. 1. 
             - Per l'art. 28 della  citata  legge  n.  416/1981  vedi
          precedente nota all'art. 4.