Art. 8. 
  1. Le imprese di radiodiffusione  sonora  a  carattere  locale  che
abbiano registrato la  testata  radiofonica  giornalistica  trasmessa
presso il competente tribunale, pubblichino  notizie  da  almeno  tre
anni e trasmettano quotidianamente propri  programmi  informativi  su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
letterari, per non meno del 15 per cento delle  ore  di  trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a  decorrere  dal  1
gennaio 1991: 
    a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni,  applicate  con  le
stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; 
    b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai
servizi di due agenzie  di  informazione  a  diffusione  nazionale  o
regionale.