Art. 9.
  1.  Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai
contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987,  n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e
all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della  stampa  di
cui  all'articolo  11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 9:
             -  Per  l'art.  11  della  citata  legge n. 67/1987 vedi
          precedente nota all'art. 1.
             -  Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 67/1987 e'
          il seguente:
             "Art.  8  (Contributi  ai quotidiani). - 1. Salvo quanto
          diversamente previsto dall'art.  9,  i  contributi  di  cui
          all'art.  22  della  legge  5  agosto  1981,  n.  416, sono
          prorogati fino al 31 dicembre 1987  con  le  modalita'  che
          seguono.
             2.  Per  l'anno  1986  sono  corrisposti,  alle  imprese
          editrici di giornali quotidiani anche  se  la  loro  stampa
          avviene  in  tutto  o in parte all'estero, contributi nella
          seguente misura, per ciascuna testata:
               a)   lire   55   per   copia  stampata  per  le  prime
          cinquantamila copie di tiratura media girnaliera;
               b)  lire  51  per  copia  stampata  per le quote delle
          tirature medie giornaliere  comprese  tra  cinquantamila  e
          centomila;
               c)  lire  33  per  copia  stampata  per le quote delle
          tirature  medie  giornaliere  comprese  tra   centomila   e
          duecentomila;
               d)  lire  28  per  copia  stampata  per le quote delle
          tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.
             3.  Per  l'anno  1987  i contributi di cui al precedente
          comma 2 sono ridotti del 30 per cento.
             4.  I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti
          corrispondentemente al relativo scaglione di  tiratura  nel
          caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia
          minore  di  10  per  tirature  medie  giornaliere  fino   a
          cinquantamila  copie,  sia  minore di 12 per tirature medie
          giornaliere fino a centomila copie, sia minore  di  14  per
          tirature  medie  giornaliere fino a duecentomila copie, sia
          minore di 16 per tirature medie  giornaliere  eccedenti  le
          duecentomila  copie.  Il  numero  medio di pagine per copia
          viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.
             5.  I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad
          un  terzo  della  percentuale  di  contenuto  pubblicitario
          medio.
             6.  Le  tirature  medie  giornaliere, il numero medio di
          pagine per  copia  e  le  percentuali  medie  di  contenuto
          pubblicitario  sono  determinati  con riferimento a periodi
          semestrali.
             7.  I  contributi  sono aumentati del 15 per cento per i
          giornali quotidiani interamente editi in  lingua  francese,
          ladina,  slovena  e  tedesca  nelle  regioni autonome Valle
          d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i
          giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle
          lingue suddette, nelle stesse regioni  autonome,  l'aumento
          del   contributo   e'  limitato  alla  parte  del  giornale
          pubblicata nella lingua non italiana.
             8.  I  contributi  spettano  alle  imprese  editrici  di
          giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento,
          da  almeno  un  anno e di cui siano stati pubblicati almeno
          centoventi  numeri  per  semestre,  salvo  casi  di   forza
          maggiore.   Per  le  pubblicazioni  di  nuova  edizione  la
          condizione si  considera  realizzata  qualora  siano  stati
          pubblicati  almeno  duecentoquaranta  numeri nel primo anno
          dall'inizio delle pubblicazioni.
             9.  Per  i fini di cui al presente articolo, le tirature
          medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto
          pubblicitario  devono  essere  indicati dell'editore in una
          dichiarazione da  cui  risultino,  giorno  per  giorno,  le
          tirature  ed  il  numero  di  pagine  per copia, nonche' la
          percentuale dello spazio pubblicitario e  i  dati  relativi
          agli  acquisti  e  ai  consumi di carta, documentati con le
          copie  delle  relative  fatture,  anche   nell'ipotesi   di
          acquisto   di   carta   mediante  le  prenotazioni  mensili
          notificate all'Ente nazionale per la  cellulosa  e  per  la
          carta.
             10.  I contributi di cui al presente articolo sono cosi'
          erogati:
               a)  dopo  l'accertamento  della tiratura delle singole
          testate,  ma  non  oltre  un  semestre   dal   termine   di
          presentazione  delle domande e purche' sia stata verificata
          l'esistenza di tutti  i  requisiti  previsti  dalla  legge,
          viene  erogato  il  60 per cento dei contributi calcolai in
          base  alle  tirature  accertate  ed  alla  percentuale   di
          contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;
               b)  dopo l'accertamento della percentuale di contenuto
          pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.
            11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero
          delle copie tirate ed il numero delle  pagine  risulti  non
          rispondente   al   vero,   la   testata  e'  esclusa  dalle
          provvidenze previste dal presente  articolo  per  un  anno.
          Qualora,  invece, le percentuali di contenuto pubblicitario
          dichiarato  risultino  inferiori  a  quelle  accertate,  la
          testata e' esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b)
          del comma 10 del presente articolo.
             12.  L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e'
          autorizzato a  trattenere  sui  contributi  determinati  ai
          sensi  dei  commi  precedenti una somma non superiore al 30
          per cento degli stessi ed a fornire alle  imprese  editrici
          in  sostituzione  di  tale  somma quantitativi di carta del
          tipo e del formato utilizzato per la stampa  delle  singole
          testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per
          lo  stesso  tipo  di  carta  sui  mercati  della  Comunita'
          economica europea.
             13.  Il  Comitato interministeriale per i prezzi accerta
          il prezzo minimo di cui al comma precedente, al  1›  luglio
          ed  al  1›  gennaio  di  ciascun  anno,  in  relazione alla
          fornitura del quantitativo di  carta  in  conto  contributi
          rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.
             14.  E'  fatto  obbligo  alle  societa'  che, sulla base
          dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'art.
          7  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito
          utili, di reinvestire le provvidenze  di  cui  al  presente
          articolo  nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo
          dell'impresa. La violazione del suddetto  obbligo  comporta
          la  decadenza  dal  diritto  a  tutte le provvidenze e alle
          agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981. n. 416".
             - Il testo dell'art. 11 della citata lgge n. 416/1981 e'
          il seguente:
             "Art.   11  (Registro  nazionale  della  stampa).  -  E'
          istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta
          e'  affidata,  sotto  la vigilanza del Garante, al servizio
          dell'editoria.              Sono    soggetti    all'obbligo
          dell'iscrizione  nel  registro  nazionale  della stampa gli
          editori di:      1) giornali quotidiani;     2) periodici o
          riviste,  nei casi previsti dall'art. 18;     3) agenzie di
          stampa, nei casi previsti dall'art. 18.     I  soggetti  di
          cui    al   secondo   comma,   all'atto   della   richiesta
          dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono
          depositare:             a)   una  dichiarazione  con  firma
          autenticata  del  titolare  o  del  legale   rappresentante
          dell'impresa  editrice,  dalla quale risultino il nome o la
          ragione sociale ed il  domicilio  della  persona  fisica  o
          giuridica che ha la proprieta' della testata edita, nonche'
          di  chi  esercita  l'attivita'  editoriale  relativa   alla
          pubblicazione  di  tale  testata;        b) copia dell'atto
          costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che
          ha  proceduto  alla nomina degli organi sociali, in carica,
          nel caso in cui  l'impresa  proprietaria  della  testata  o
          l'impresa  editrice siano costituite in forma di societa';
              c) una dichiarazione contenente l'elenco delle  testate
          edite  e,  per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di
          pubblicazione.     Sono altresi'  soggette  all'obbligo  di
          iscrizione  al  medesimo registro nazionale della stampa le
          imprese  concessionarie   di   pubblicita'   sui   giornali
          quotidiani  e  le imprese concessionarie di pubblicita' sui
          periodici di cui al primo e secondo  comma  dell'art.   18.
          Queste,  all'atto  della  richiesta dell'iscrizione, devono
          depositare:          a)   una   dichiarazione   con   firma
          autenticata  dalla  quale risulti il nome e il domicilio di
          chi esercita l'attivita' imprenditoriale;         b)  copia
          dell'atto   costitutivo,   dello   statuto  e  del  verbale
          dell'assemblea che ha proceduto alla  nomina  degli  organi
          sociali  in  carica,  nel  caso  che l'imprenditore sia una
          societa';      c)  una  dichiarazione  contenente  l'elenco
          delle  testate  giornalistiche  servite.      Le variazioni
          riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al  terzo
          e   quarto  comma  devono  essere  comunicate  al  servizio
          dell'editoria, entro trenta giorni.     Nel caso in  cui  i
          soggetti  che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione
          al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa  e'
          disposta  d'ufficio  dal servizio dell'editoria, che ne da'
          immediata comunicazione al  Garante.        Le  cancellerie
          presso  i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo
          comma del presente  articolo  copia  del  registro  di  cui
          all'art.   5   della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47,  e
          periodicamente,  gli  aggiornamenti  del   medesimo   e   i
          mutamenti  di  cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio
          1948, n. 47.     Sono puniti  con  le  pene  stabilite  dal
          sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
          95, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  7
          giugno  1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il
          formale  invito  a  provvedere  da   parte   del   servizio
          dell'editoria,  violano  le  disposizioni  di  cui ai primi
          undici commi  dell'art.  1  e  di  cui  all'art.  11  della
          presente   legge.   Sono  soggetti  alle  stesse  pene  gli
          amministratori della societa' titolari di azioni o quote di
          societa'  editrici che comunque controllino, direttamente o
          indirettamente, societa' editrici, che non trasmettono alle
          imprese  di  giornali  quotidiani l'elenco dei propri soci,
          malgrado  il  formale  invito   da   parte   del   servizio
          dell'editoria.        Gli editori di cui al secondo comma e
          gli imprenditori di cui al quarto comma  hanno  diritto  di
          ottenere,  a  domanda, certificati comprovanti la posizione
          delle testate che essi pubblicano o  servono  e  l'avvenuto
          adempimento  degli obblighi di comunicazione durante l'anno
          finanziario  precedente.        L'iscrizione  nel  registro
          nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi
          sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai
          sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro
          quinto del codice  civile.        Il  registro  di  cui  al
          presente  articolo  sostituisce  a tutti gli effetti, dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, il registro
          istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172".