Art. 9. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che ottengono l'accesso ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, e all'articolo 8 sono iscritte nel registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Note all'art. 9: - Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 67/1987 e' il seguente: "Art. 8 (Contributi ai quotidiani). - 1. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9, i contributi di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalita' che seguono. 2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata: a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media girnaliera; b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila; c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila; d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila. 3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento. 4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59. 5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. 6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali. 7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo e' limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana. 8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni. 9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dell'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche' la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. 10. I contributi di cui al presente articolo sono cosi' erogati: a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purche' sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolai in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa; b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo. 11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e' esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata e' esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo. 12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunita' economica europea. 13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1 luglio ed al 1 gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre. 14. E' fatto obbligo alle societa' che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981. n. 416". - Il testo dell'art. 11 della citata lgge n. 416/1981 e' il seguente: "Art. 11 (Registro nazionale della stampa). - E' istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta e' affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di: 1) giornali quotidiani; 2) periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18; 3) agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18. I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprieta' della testata edita, nonche' di chi esercita l'attivita' editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione. Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita' sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita' sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare: a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale; b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa'; c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite. Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni. Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa e' disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne da' immediata comunicazione al Garante. Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori della societa' titolari di azioni o quote di societa' editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, societa' editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria. Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente. L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile. Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172".