Art. 108. 1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, e' abrogato. 2. E' abrogata altresi' ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928. Visto, il Ministro della sanita' DE LORENZO
Note all'art. 108: - Per apportuna conoscenza si trascrive il testo dell'art. 26 del R.D.L. n. 2389/1926 (Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici): "Art. 26. - I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal dirigente dei servizi sanitari, il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilita' del momento, nonche' i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati. Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del dirigente dei servizi sanitari, ha facolta' di vietare il trasporto stesso per il tempo che credera' di fissare con apposita ordinanza". - Per opportuno coordinamento si riporta il testo degli articoli 61 e 62 del D.M. 15 dicembre 1927, concernente norme per l'applicazione del predetto R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura: "Art. 61. - I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal 'dirigente dei servizi sanitari'", il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilita' del momento, nonche' i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati. Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del 'dirigente dei servizi sanitari', ha facolta' di vietare il trasporto stesso per il tempo che credera' di fissare con apposita ordinanza. Art. 62. - Nel caso di urgente impianto di nuovi cimiteri o di ampliamento di cimiteri gia' esistenti, se per le speciali condizioni di fatto create dal disastro non e' assolutamente possibile provvedere in conformita' a quanto al riguardo dispone l'art. 95 del regolamento di polizia mortuaria, la scelta dell'area deve essere fatta dal 'dirigente dei servizi sanitari e profilattici' con l'intervento di un ingegnere e della rappresentanza dell'autorita' comunale interessata, salvo il Ministro per i lavori pubblici, la emanazione del provvedimento ai sensi dell'art. 61".