Art. 84. 1. Salvo i casi ordinati dall'autorita' giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa puo' essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.