Art. 3.
   1  Gli  elementi  costitutivi  del costo base di produzione di cui
all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392,  incidono  sul  costo
medesimo nelle seguenti percentuali:
    a)  81  per  cento  per  il costo di produzione di cui al secondo
comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
    b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo
comma, lettera b), del citato art. 22;
    c)  12  per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma,
lettera c), del medesimo art. 22.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Tambre d'Alpago, addi' 3 settembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  PRANDINI, Ministro dei lavori
                                  pubblici
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 7
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  il  testo  dell'art.  22  della  citata legge n.
          392/1978 si veda nelle note alle premesse.