Art. 3. 
  1. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di
lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura  si  provvede
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti,  rispettivamente  per
gli importi di lire 37.000  milioni  e  di  lire  3.000  milioni,  ai
capitoli 8652 e 8712 dello stato  di  previsione  del  Ministero  dei
lavori pubblici per l'anno 1990. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.