Art. 3. 1. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni per l'anno 1990, alla cui copertura si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e 8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.