Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro 1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e' stabilito in lire 122.000 miliardi". 2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli 5926, 5952, 6771 e 6872". 3. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 2.100.000.000.000, L. 300.000.000.000 e L. 48.000.000.000". 4. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' aggiunto il seguente comma: "28-bis. Le somme iscritte ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 409/1989, come modificato dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere , anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1990, fino all'importo massimo di L. 1.985.875.572.000. 3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1990-31 agosto 1990, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6872, 6874, 6875, 6876, 8908, 9006, 9007 e 9008, 9009 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro e', infine, autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per il riparto delle disponibilita' in conto residui del capitolo n. 8908. 6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1990, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1990, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 4641, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e' stabilito in lire 122.000 miliardi. 9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi di cui all'art. 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1990, in lire 15.000 miliardi. 10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'art. 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1990, in lire 12.000 miliardi. 11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere: a) alla ripartizione del fondo di L. 16.450.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 in applicazione dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'art. 31 della legge medesima; b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968. 13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati. 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli e numeri 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro, nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare, con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 264, e all'art. 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342: "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria". 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero del tesoro sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771 e 6872. 18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive midificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 2.100.000.000.000, L. 300.000.000.000 e L. 48.000.000.000. 19. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 22. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 380/78 della Commissione, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. 24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1989 sonop riferiti alla competenza dell'anno 1990 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924. 25. Per le operazioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 del presente articolo, si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532. 26. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'art. 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64. 27. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative. 28. In relazione all'accertamento gestionale del personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25 dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione. 28-bis. Le somme iscritte ai capitoli numeri 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensative nel conto dei residui passivi". La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". Gli articoli 7, 8 e 9 di detta legge, richiamata nel comma 18 dell'articolo sopra riportato, riguardano, rispettivamente, il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, il Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale e il Fondo di riserva per le spese impreviste.