Art. 2. 
             Stato di previsione del Ministero del tesoro 
  1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,
e' sostituito dal seguente: 
  "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia  e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare  e'  stabilito  in  lire
122.000 miliardi". 
  2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge  27  dicembre  1989,  n.
409, e' sostituito dal seguente: 
  "17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con  propri
decreti, le somme  conservate  nel  conto  dei  residui  passivi  del
Ministero del tesoro sui capitoli 5926, 5952, 6771 e 6872". 
  3. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge  27  dicembre  1989,  n.
409, e' sostituito dal seguente: 
  "18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e  9  della
legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  sono
stabiliti,   rispettivamente,    in    L.    2.100.000.000.000,    L.
300.000.000.000 e L. 48.000.000.000". 
  4. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' aggiunto
il seguente comma: 
  "28-bis. Le somme iscritte ai capitoli 6868 e 6869 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui  per  essere  utilizzate   nell'esercizio   successivo,   con
variazioni compensative nel conto dei residui passivi". 
 
          Nota all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  3  della legge n. 409/1989, come
          modificato dall'art. 2 della legge qui  pubblicata,  e'  il
          seguente:
            "Art.  3  (Stato di previsione del Ministero del tesoro e
          disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati  l'impegno  e
          il  pagamento  delle  spese  del  Ministero del tesoro, per
          l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso  stato
          di previsione (Tabella n. 2).
            2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a concedere ,
          anche in quote mensili, all'Amministrazione delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni  anticipazioni,  a  copertura  del
          disavanzo di gestione per  l'anno  1990,  fino  all'importo
          massimo di L. 1.985.875.572.000.
            3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte
          nelle  forme,  alle  condizioni  e  con  le  modalita'  che
          verranno  stabilite  con apposita convenzione da approvarsi
          con decreto del Ministro del  tesoro  di  concerto  con  il
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
            4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere,
          per il periodo 1› gennaio 1990-31 agosto 1990, mensilmente,
          un  dodicesimo  dell'importo complessivo di cui al comma 2,
          anche nelle more del perfezionamento della  convenzione  di
          cui al comma 3.
            5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con
          propri decreti, fra gli stati  di  previsione  delle  varie
          amministrazioni  statali i fondi iscritti, per competenza e
          cassa, ai capitoli numeri 6682,  6683,  6684,  6741,  6771,
          6857, 6858, 6862, 6864, 6868, 6869, 6872, 6874, 6875, 6876,
          8908, 9006, 9007  e  9008,  9009  e  9010  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1990. Il Ministro del tesoro e', altresi',  autorizzato  ad
          apportare,  con  propri  decreti,  ai bilanci delle aziende
          autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di  cui
          al  presente  comma.  Il  Ministro  del  tesoro e', infine,
          autorizzato  ad  apportare  le   variazioni   di   bilancio
          necessarie  per  il  riparto  delle disponibilita' in conto
          residui del capitolo n. 8908.
            6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli
          affari esteri, e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri
          decreti,  al  trasferimento, ad appositi capitoli, anche di
          nuova istituzione, degli stati di previsione dei  Ministeri
          interessati,    per    l'anno   finanziario   1990,   degli
          stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al  capitolo
          n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
            7.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti  i  Ministri  dei
          trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere,  con
          propri  decreti,  al  trasferimento  ad  appositi capitoli,
          anche di nuova istituzione, dello stato di  previsione  del
          Ministero  della difesa, per l'anno finanziario 1990, dello
          stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al  capitolo
          n.  4641,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro, in relazione  all'effettivo  fabbisogno  dipendente
          dal  trasferimento  dal  predetto  Ministero  della  difesa
          all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il  traffico
          aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo  1981,
          n. 145.
            8.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
          Italia e all'estero, al netto di quelli  da  rimborsare  e'
          stabilito in lire 122.000 miliardi.
            9.  Il  limite  degli  impegni  assumibili  dalla Sezione
          speciale per l'assicurazione del  credito  all'esportazione
          (SACE)  per  la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi
          di cui all'art. 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977,
          n.  227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno
          finanziario 1990, in lire 15.000 miliardi.
            10.  Il  limite  degli  impegni assumibili dalla predetta
          SACE per la garanzia di durata  superiore  ai  ventiquattro
          mesi di cui all'art. 17, lettera b), della richiamata legge
          24 maggio 1977, n.  227,  e  successive  modificazioni,  e'
          fissato,  per  l'anno  finanziario  1990,  in  lire  12.000
          miliardi.
            11.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
          con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti
          per     l'effettuazione     delle    elezioni    politiche,
          amministrative, del Parlamento europeo e  per  l'attuazione
          dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa,
          al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario 1990 a capitoli, anche di
          nuova istituzione, degli stati di previsione  del  medesimo
          Ministero  del  tesoro  e  dei  Ministeri delle finanze, di
          grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno  per
          lo  stesso  anno  finanziario,  concernenti  competenze  ai
          componenti i  seggi  elettorali,  nomine  e  notifiche  dei
          presidenti  di  seggio,  compensi per lavoro straordinario,
          compensi  agli  estranei   all'Amministrazione,   missioni,
          premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia,
          trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi  per
          facilitazioni  di  viaggio agli elettori, spese di ufficio,
          spese telegrafiche e  telefoniche,  fornitura  di  carta  e
          stampa  di  schede,  manutenzione  ed acquisto di materiale
          elettorale,  servizio  automobilistico  ed  altre  esigenze
          derivanti  dall'effettuazione  delle predette consultazioni
          elettorali.
            12.  Il  Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri
          interessati, e' autorizzato a provvedere:
             a)  alla  ripartizione  del  fondo  di L. 16.450.482.000
          iscritto al capitolo n. 5728 dello stato di previsione  del
          Ministero   del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1990  in
          applicazione dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953,  n.
          968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni
          di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954,  n.  607,
          fra  le  diverse categorie di interventi, distintamente per
          indennizzi e contributi, in relazione anche alle  forme  di
          pagamento stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
             b)  alla  determinazione  dell'importo  eventualmente da
          trasferire   ad   altri   Dicasteri,   per   l'applicazione
          dell'ultimo  comma  dell'art.  73  della  citata  legge  27
          dicembre 1953, n. 968.
            13.  In  corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma
          12 e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in
          bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle
          dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
            14.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
          con  propri  decreti,  al  trasferimento,   agli   appositi
          capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro
          per  l'anno  finanziario  1990,  dei  fondi  iscritti,  per
          competenza  e  cassa,  ai capitoli e numeri 6805 e 9540 del
          medesimo stato di previsione per gli  oneri  relativi  alle
          operazioni di ricorso al mercato.
            15.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire,
          con propri decreti, i fondi iscritti al  predetto  capitolo
          n.  6805  ai capitoli concernenti interessi sui certificati
          speciali di credito del tesoro,  in  relazione  al  maggior
          onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse
          dei predetti certificati speciali di  credito  del  tesoro,
          nonche'  ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al
          maggior  onere  risultante   dalla   determinazione   degli
          interessi  da  pagare sui certificati di credito del tesoro
          denominati in ECU.
            16.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a prelevare,
          con propri decreti dal conto corrente di tesoreria  di  cui
          al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 1974,
          n. 264,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          agosto  1974,  n.  264,  e  all'art. 1 della legge 31 marzo
          1976, n. 72, per farle affluire  all'entrata  del  bilancio
          statale  con  imputazione  al  capitolo  n. 3342: "Somme da
          introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
            17.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a ripartire,
          con propri decreti,  le  somme  conservate  nel  conto  dei
          residui  passivi  del  Ministero  del  tesoro  sui capitoli
          numeri 5926, 5952, 6771 e 6872.
            18.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e
          9  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e   successive
          midificazioni,   sono  stabiliti,  rispettivamente,  in  L.
          2.100.000.000.000, L. 300.000.000.000 e L.  48.000.000.000.
            19.  Per  gli  effetti  di  cui  all'art. 7 della legge 5
          agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  sono
          considerate  spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte
          nell'elenco n. 1, annesso  allo  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro.
            20.  I  capitoli  riguardanti  spese di riscossione delle
          entrate per le quali, ai termini  dell'art.  56  del  regio
          decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  sulla contabilita'
          generale dello Stato, possono essere  autorizzate  aperture
          di  credito  a  favore dei funzionari delegati, sono quelli
          indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione
          del Ministero del tesoro.
            21.  I capitoli della parte passiva del bilancio a favore
          dei quali e' data facolta' al Governo  di  iscrivere  somme
          con   decreti  da  emanare  in  applicazione  del  disposto
          dell'art. 12, primo e secondo comma, della legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  sono quelli
          descritti, rispettivamente, negli elenchi  numeri  3  e  4,
          annesso  allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
            22.  Le  spese  per le quali puo' esercitarsi la facolta'
          prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive  modificazioni,  sono indicate nell'elenco n. 5,
          annesso allo stato di previsione del Ministero del  tesoro.
            23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli
          scambi fra gli Stati membri ed accertati  sul  capitolo  di
          entrata   n.   1472   sono   correlativamente  versati,  in
          applicazione  del   regolamento   CEE   n.   380/78   della
          Commissione, sul conto di tesoreria denominato:  "Ministero
          del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".  La  spesa  relativa
          trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
          finanziario 1990.
            24.  Gli importi di compensazione monetaria accertati nei
          mesi di  novembre  e  dicembre  1989  sonop  riferiti  alla
          competenza  dell'anno 1990 ai fini della correlativa spesa,
          da imputare al citato capitolo n. 5924.
            25.  Per  le  operazioni di spesa di cui ai commi 23 e 24
          del presente articolo, si applicano le  procedure  previste
          dall'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica 4
          luglio 1973, n. 532.
            26.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
          nella legge 1› marzo 1986, n.  64,  concernente  disciplina
          organica  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il
          Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti,  ad
          apportare   le   occorrenti   variazioni   compensative  di
          bilancio, nonche' a riassegnare agli  stati  di  previsione
          interessati   i   versamenti   all'entrata   del   bilancio
          effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente  presso
          la  tesoreria  centrale  dello  Stato  di  cui  al  comma 2
          dell'art. 18 della citata legge 1› marzo 1986, n. 64.
            27.  Il  Ministro  del  tesoro  e' altresi' autorizzato a
          riassegnare con propri decreti, allo  stato  di  previsione
          del  Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del
          bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti  a  valere
          sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui al decreto-legge 30
          dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni,  dalla
          legge  28  febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle
          spese  per  l'acquisizione,   tramite   il   Provveditorato
          generale  dello  Stato, di mobili, attrezzature e forniture
          occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure
          straordinarie   per  la  promozione  e  lo  sviluppo  della
          imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle
          citate disposizioni legislative.
            28.   In   relazione   all'accertamento   gestionale  del
          personale operaio dell'Amministrazione centrale del tesoro,
          il  Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti,
          al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25
          dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro delle
          spese  concernenti  il  predetto  personale  iscritte   nei
          capitoli   relativi  agli  oneri  per  il  personale  delle
          rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione.
            28-bis.  Le somme iscritte ai capitoli numeri 6868 e 6869
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno   finanziario   1990   non   utilizzate  al  termine
          dell'esercizio, sono conservate nel conto dei  residui  per
          essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni
          compensative nel conto dei residui passivi".
            La  legge  n.  468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di  bilancio".
          Gli  articoli 7, 8 e 9 di detta legge, richiamata nel comma
          18    dell'articolo    sopra     riportato,     riguardano,
          rispettivamente,   il   Fondo   di  riserva  per  le  spese
          obbligatorie  e  di  ordine,  il  Fondo  speciale  per   la
          riassegnazione  di  residui  perenti  delle  spese in conto
          capitale e il Fondo di riserva per le spese impreviste.