Art. 3. Ministero del bilancio e della programmazione economica 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo 7507 e di fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dell stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione econimica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".
Nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 5 della legge n. 409/1989, come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5 (Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1990, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli numeri 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministero del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e unversitaria".