Art. 3. 
       Ministero del bilancio e della programmazione economica 
  1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,
e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare,  su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche'  le  eventuali
successive variazioni, delle disponibilita' in  conto  residui  e  di
cassa sul capitolo 7507 e di fondi iscritti in termini di  competenza
e di cassa sul capitolo 7510 dell stato di previsione  del  Ministero
del bilancio e della programmazione econimica, per  il  finanziamento
dei progetti immediatamente eseguibili per  interventi  di  rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria". 
 
          Nota all'art. 3.
            -  Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 409/1989, come
          modificato dall'art. 3 della legge qui  pubblicata,  e'  il
          seguente:
            "Art. 5 (Stato di previsione del Ministero del bilancio e
          della programmazione economica e disposizioni relative).  -
          1.  Sono  autorizzati  l'impegno e il pagamento delle spese
          del  Ministero  del   bilancio   e   della   programmazione
          economica,  per  l'anno  finanziario  1990,  in conformita'
          dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
            2.  Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione
          ai capitoli numeri 3345, 3346, 3347 e 4561 dello  stato  di
          previsione  dell'entrata sono correlativamente iscritti, in
          termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministero
          del  tesoro,  al capitolo n. 7081 dello stato di previsione
          del  Ministero  del   bilancio   e   della   programmazione
          economica.
            3.  Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad effettuare,
          su   proposta   del   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni
          interessate, nonche' le  eventuali  successive  variazioni,
          delle  disponibilita'  in  conto  residui  e  di  cassa sul
          capitolo n.  7507  e  dei  fondi  iscritti  in  termini  di
          competenza  e  di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di
          previsione   del   Ministero   del   bilancio    e    della
          programmazione  economica, per il finanziamento di progetti
          immediatamente  eseguibili  per  interventi  di   rilevante
          interesse   economico   sul  territorio,  nell'agricoltura,
          nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela
          dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e
          unversitaria".