Art. 4. 
  Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
  1. All'articolo 14  della  legge  27  dicembre  1989,  n.  409,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "3-bis.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,  a  valere   sui   fondi
accantonati sul  conto  corrente  di  tesoreria  n.  3  -  costituito
mediante il versamento degli avanzi di gestione  dell'ex  Azienda  di
Stato per le  foreste  demaniali  -  e'  autorizzata  a  versare,  al
capitolo 3589 dell'entrata del bilancio dello Stato, la somma  di  L.
80.000.000 corrispondente all'ammontare dei residui passivi eliminati
dal bilancio della predetta  gestione  alla  chiusura  dell'esercizio
1989, per l'intervenuta perenzione amministrativa". 
 
          Nota all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  14 della legge n. 409/1989, come
          modificato dall'art. 4 della legge qui  pubblicata,  e'  il
          seguente:
            "Art.    14    (Stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni  relative).
          -  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
          del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per  l'anno
          finanziario  1990,  in  conformita'  dell'annesso  stato di
          previsione (Tabella n. 13).
            2.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il
          bilancio della gestione dell'ex Azienda  di  Stato  per  le
          foreste  demaniali,  per  l'anno  finanziario 1990, annesso
          allo stato di previsione del Ministero  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  ai  termini  dell'art.  10  della  legge 5
          gennaio 1933,  n.  30  (Appendice  n.  1).  Ai  fini  della
          gestione   predetta   restano  confermate  le  norme  dello
          statuto-regolamento approvato con regio decreto  5  ottobre
          1933, n. 1577.
            3.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con  propri  decreti,  nell'anno   finanziario   1990,   le
          eventuali  variazioni, in termini di competenza e cassa, al
          bilancio della gestione dell'ex Azienda  di  Stato  per  le
          foreste  demaniali comunque connesse con l'attuazione delle
          norme di cui all'art. 11 della legge  16  maggio  1970,  n.
          281,  nonche'  con  l'attuazione del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato  ai  sensi
          dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
            3-bis.  La  Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi
          accantonati  sul  conto  corrente  di  tesoreria  n.  3   -
          costituito  mediante il versamenti degli avanzi di gestione
          dell'ex Azienda di Stato per  le  foreste  demaniali  -  e'
          autorizzata  a  versare,  al capitolo 3589 dell'entrata del
          bilancio  dello  Stato,   la   somma   di   L.   80.000.000
          corrispondente  all'ammontare dei residui passivi eliminati
          dal  bilancio  della  predetta   gestione   alla   chiusura
          dell'esercizio    1989,    per   l'intervenuta   perenzione
          amministrativa".